Corte costituzionale
Sentenza n. 218/1976
Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/1976
- Data di deposito
- 3 agosto 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:218
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 364, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8547
La sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di conflitto ha autorita' di giudicato per espressa previsione normativa dell'art. 54 cod. proc. pen., si' da rendere incontestabile l'indicazione del giudice competente e precludere ogni ulteriore indagine, compresa la prospettazione di un dubbio di legittimita' costituzionale (diversa e' l'ipotesi in cui una questione del genere sia relativa al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede di decisione di un normale ricorso). Pertanto, e' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, comma terzo, cod. proc. pen. - nella parte in cui consente al giudice istruttore, in caso di contrasto con il pubblico ministero circa il fondamento della notitia criminis, di ordinare l'istruttoria formale anche per i reati commessi a mezzo della stampa - sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., dal giudice istruttore la cui competenza sia stata determinata dalla Cassazione in sede di conflitto.
Massima n. 8548
La ratio che impone l'assistenza del difensore all'interrogatorio del proprio assistito, in quanto attiene al carattere del tutto peculiare di tale atto - che si identifica non solo e non tanto nella provvista di elementi probatori, quanto nella funzione di "mezzo di difesa attraverso l'esposizione da parte dell'imputato dei fatti e delle circostanze che concorrono a formare il suo piano di difesa" - non ricorre anche per l'interrogatorio del coimputato, essendo questo invece un atto che, nei riguardi dell'imputato, svolge una funzione soltanto "indiretta" di tipo probatorio (sul piano del convincimento del giudice), senza incidere sul suo programma organico di difesa. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis cod. proc. pen., nella parte in cui omette di prevedere l'assistenza del difensore dell'imputato agli interrogatori dei coimputati. Cfr.: sentt. nn. 190 del 1970 e 146 del 1973.
Massima n. 8549
Come gia' affermato nella sentenza n. 63 del 1972 (con la quale e' stata decisa identica questione) gli stessi motivi che giustificano l'esclusione del diritto di intervento del difensore riguardo alla escussione delle prove testimoniali non a futura memoria (su cui peraltro ved. sent. n. 64 del 1972) e cioe' l'attinenza dell'atto (non al momento della contestazione all'imputato, sibbene) alla "attivita' dell'inquirente da svolgere in condizioni di riservatezza nei modi a lui suggeriti, di volta in volta, come piu' utili per la ricostruzione della verita' obiettiva"; la "non definitivita'", trattandosi di atti "da rinnovare in sede dibattimentale nella pienezza del contradditorio", e soprattutto, la non necessita' di impostare (a differenza dall'interrogatorio) il piano programmatico di difesa dell'imputato, valgono relativamente alla omessa previsione dell'intervento del difensore ai confronti in corso di istruzione tra imputato e testi e tra coimputati. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 304 bis e 364 cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 74, comma terzo, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Montepulciano con l'ordinanza in epigrafe indicata;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 304 bis del codice di procedura penale (nella parte in cui omette di prevedere l'assistenza del difensore dell'imputato agli interrogatori dei coimputati), sollevata, in riferimento allo art. 24 della Costituzione, dallo stesso giudice di Montepulciano;
dichiara, altresì, non fondata la questione di legittimità dello stesso art. 304 bis e dell'art. 364 del codice di procedura penale (nella parte in cui omettono di prevedere l'intervento del difensore ai confronti tra coimputati o tra imputato e testi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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