Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1976

Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 218

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
218/1976
Data di deposito
3 agosto 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:218

Norme oggetto del giudizio

  • art. 74, comma 3, codice di procedura penale 1930
  • art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
  • art. 364, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 8547

La sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di conflitto ha autorita' di giudicato per espressa previsione normativa dell'art. 54 cod. proc. pen., si' da rendere incontestabile l'indicazione del giudice competente e precludere ogni ulteriore indagine, compresa la prospettazione di un dubbio di legittimita' costituzionale (diversa e' l'ipotesi in cui una questione del genere sia relativa al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede di decisione di un normale ricorso). Pertanto, e' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, comma terzo, cod. proc. pen. - nella parte in cui consente al giudice istruttore, in caso di contrasto con il pubblico ministero circa il fondamento della notitia criminis, di ordinare l'istruttoria formale anche per i reati commessi a mezzo della stampa - sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., dal giudice istruttore la cui competenza sia stata determinata dalla Cassazione in sede di conflitto.

Massima n. 8548

La ratio che impone l'assistenza del difensore all'interrogatorio del proprio assistito, in quanto attiene al carattere del tutto peculiare di tale atto - che si identifica non solo e non tanto nella provvista di elementi probatori, quanto nella funzione di "mezzo di difesa attraverso l'esposizione da parte dell'imputato dei fatti e delle circostanze che concorrono a formare il suo piano di difesa" - non ricorre anche per l'interrogatorio del coimputato, essendo questo invece un atto che, nei riguardi dell'imputato, svolge una funzione soltanto "indiretta" di tipo probatorio (sul piano del convincimento del giudice), senza incidere sul suo programma organico di difesa. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis cod. proc. pen., nella parte in cui omette di prevedere l'assistenza del difensore dell'imputato agli interrogatori dei coimputati. Cfr.: sentt. nn. 190 del 1970 e 146 del 1973.

Massima n. 8549

Come gia' affermato nella sentenza n. 63 del 1972 (con la quale e' stata decisa identica questione) gli stessi motivi che giustificano l'esclusione del diritto di intervento del difensore riguardo alla escussione delle prove testimoniali non a futura memoria (su cui peraltro ved. sent. n. 64 del 1972) e cioe' l'attinenza dell'atto (non al momento della contestazione all'imputato, sibbene) alla "attivita' dell'inquirente da svolgere in condizioni di riservatezza nei modi a lui suggeriti, di volta in volta, come piu' utili per la ricostruzione della verita' obiettiva"; la "non definitivita'", trattandosi di atti "da rinnovare in sede dibattimentale nella pienezza del contradditorio", e soprattutto, la non necessita' di impostare (a differenza dall'interrogatorio) il piano programmatico di difesa dell'imputato, valgono relativamente alla omessa previsione dell'intervento del difensore ai confronti in corso di istruzione tra imputato e testi e tra coimputati. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 304 bis e 364 cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 74, comma terzo, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Montepulciano con l'ordinanza in epigrafe indicata;

dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 304 bis del codice di procedura penale (nella parte in cui omette di prevedere l'assistenza del difensore dell'imputato agli interrogatori dei coimputati), sollevata, in riferimento allo art. 24 della Costituzione, dallo stesso giudice di Montepulciano;

dichiara, altresì, non fondata la questione di legittimità dello stesso art. 304 bis e dell'art. 364 del codice di procedura penale (nella parte in cui omettono di prevedere l'intervento del difensore ai confronti tra coimputati o tra imputato e testi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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