Corte costituzionale
Sentenza n. 212/1976
Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/1976
- Data di deposito
- 3 agosto 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:212
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia del 20 novembre 1975
Parametri
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
- art. 117, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972
- art. 127, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 8530
Anche in sede di giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, l'esame puo' essere condotto sulla base di norma, diversa da quella specificamente indicata nel ricorso, se il contenuto ed i motivi dell'impugnazione ad essa, e non all'altra, chiaramente si riferiscano. (Nella specie, la Corte ha ritenuto un mero errore materiale di indicazione, provvedendo quindi alla rettifica, il richiamo operato nel ricorso all'art. 3 del D.P.R. n. 8 del 1972, in quanto da tutto il contesto si desumeva che la norma posta a riferimento era, invece, l'art. 7 dello stesso decreto). Cfr.: sent. n. 93 del 1968.
Massima n. 8531
Con la legge approvata il 26 marzo 1975 e riapprovata il 20 novembre successivo, recante "norme sui Consorzi B.I.M." (Bacini imbriferi montani), la Regione Lombardia ha legiferato non gia' esercitando la competenza per materia riconducibile all'art. 117, comma primo, Cost., ma quella prevista nel comma secondo del medesimo articolo, a tenore del quale le leggi della Repubblica possono affidare alle Regioni la emanazione di norme attuative. Con tale legge e' stato apprestato un meccanismo di coordinamento ed adeguamento, senza operare spostamento di funzioni, e senza sottrarre ai Consorzi alcuno dei loro compiti istituzionali. Il previsto riparto annuale in bilancio del fondo comune, alimentato dal gettito dei sovracanoni, non comporta trasferimento di somme dall'uno all'altro ente, ma si concreta in una preordinazione dell'attivita' gestionale dei Consorzi mediante programmi operativi predisposti distintamente per ciascuna comunita'. Nemmeno sussiste l'asserita modificazione, ad opera della legge in questione, della destinazione del sovracanone quale stabilita dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (importante indebita disciplina nella materia dell'utilizzazione delle acque pubbliche, riservata agli organi dello Stato), essendosi gia' evidenziato che essa non muta le funzioni assegnate ai consorzi, ne' la destinazione del fondo, ma intende solo dare attuazione alla normativa dettata dalla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 117 Cost., VIII disp. trans. e fin. Cost., 3 (recte: 7) ed 8 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 3 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - le questioni di legittimita' costituzionale della legge regionale succitata.
Massima n. 8532
Ai fini dell'osservanza dell'art. 127 della Costituzione, e' sufficiente una coincidenza anche solo "nelle linee essenziali" dei motivi enunciati - sia pure sinteticamente - nell'atto di rinvio della legge regionale al Consiglio (della Regione) per il riesame, con le censure poste a base della successiva impugnativa. Cfr.: sentt. nn. 8 del 1967, 123, 132 e 221 del 1975.
Massima n. 8533
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge reg. Lombardia, approvata il 26 marzo 1975, riapprovata il 20 novembre successivo, recante norme sui "Consorzi B.I.M.", sollevata dallo Stato nei confronti della Regione, sotto il profilo della disparita' di trattamento fra Comuni consorziati e Comuni non consorziati ricadenti nell'ambito di uno stesso bacino imbrifero montano, mancando quella corrispondenza, sia pure sintetica e nelle linee essenziali, che deve intercorrere tra motivi di rinvio (della legge regionale al Consiglio per il riesame) e censure esposte nel successivo ricorso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia approvata il 26 marzo 1975, riapprovata il 20 novembre successivo, recante "norme sui Consorzi B.I.M.", proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge sopra indicata, proposte, con lo stesso ricorso, in riferimento agli artt. 117 e VIII disp. trans. e fin. della Costituzione, ed agli artt. 3 (recte 7) ed 8 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, contenenti "norme sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali", rispettivamente in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale ed in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO ERCOLE ROCCHETTI ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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