Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1976

Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/1976
Data di deposito
3 agosto 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:211

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 1, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 51, comma 1, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 54, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 41, comma 1, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 49, comma 2, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 42, comma 2, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 60, comma 2, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 55, comma 1, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 45, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 49, comma 1, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 42, comma 1, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 53, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 40, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 60, comma 1, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 60, comma 3, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 55, comma 2, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 41, comma 3, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 41, comma 2, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 52, comma 1, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905

Parametri

Massime

Massima n. 8528

Il giudice dell'esecuzione non e' legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimita' costituzionale nell'ipotesi in cui sorga una controversia sulla spettanza o meno al creditore esecutante del diritto di agire in via esecutiva al di fuori della procedura concorsuale. E' invece legittimato a proporre questione di legittimita' costituzionale nell'ipotesi in cui davanti a lui sorga controversia in ordine all'istanza di vendita ed all'ammissibilita' o fondamento della stessa: infatti in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione deve fare diretta o indiretta applicazione delle norme della cui legittimita' si tratta. - S. nn. 109/1962, 62/1966, 45/1969, 60/1970, 88/1970.

Massima n. 8529

Non contrasta con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, della Costituzione, l'art. 42 secondo comma del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, concernente approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario, per il fatto che detta una disciplina differenziata per codesti istituti: a riguardo, infatti, trova applicazione il principio della discrezionalita' del legislatore il cui limite e' rappresentato dal criterio della ragionevolezza, criterio che nella fattispecie trova puntuale applicazione in considerazione dei fini pecuniari che gli istituti di credito fondiario perseguono. Inoltre la detta normativa non viola il diritto di difesa in quanto pur nella peculiarita' della situazione l'interesse dei creditori non ammessi alla esecuzione individuale viene ad avere una ragionevole ed adeguata tutela. - S. n. 166/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 38, comma primo, 41, comma secondo, 49, comma primo, 52, comma primo, 53, 54 e 60, comma secondo, e degli artt. 40, 41, commi primo e terzo, 42, commi primo e secondo, 45, in relazione all'art. 41, comma primo, 49, comma secondo, 51, comma primo, 55, commi primo e secondo, e 60, commi primo e terzo, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 (approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario), questioni sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 111, comma secondo, e 24, comma primo, ed agli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, della Costituzione dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma secondo, del citato r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, della Costituzione dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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