Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1976

Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
204/1976
Data di deposito
28 luglio 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:204

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 604 del 15 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 8515

E' inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui delimita l'applicabilita' della normativa della legge stessa ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, sollevata, in riferimento agli artt. 3,35 e 36 Cost., nel corso di un giudizio nel quale non si contesta la qualifica di operaio del prestatore di lavoro.

Massima n. 8516

Se e' vero che l'assunzione in prova del prestatore di lavoro e' posta dall'ordinamento a conferma delle qualificazioni tecniche che si presuppongono gia' formalmente acquisite, e' chiaro che le norme sulla stabilita' del rapporto di lavoro non possono regolare detta fattispecie senza sconvolgerne l'intima funzione, giustificata dalla obiettiva necessita' di valutare in concreto le capacita' lavorative del soggetto. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il quale limita l'applicabilita' della normativa della legge stessa (e specificamente dell'art. 9, relativo al diritto all'indennita' di anzianita') ai prestatori di lavoro assunti in prova, dal momento in cui la loro assunzione diviene definitiva e in ogni caso quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.

Massima n. 8517

Va ribadito il principio che l'indennita' di anzianita' riveste carattere retributivo (costituente parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto), per cui e' stato ripetutamente affermato il contrasto fra l'art. 36 Cost. e le diverse disposizioni legislative che escludono o limitano il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennita' proporzionata al periodo di servizio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E' pur vero pero' che i motivi che hanno sorretto tali decisioni non possono essere invocati per quanto concerne il rapporto giuridico di assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova, avendo questo natura giuridica nettamente distinta da quella del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Cfr.: sentt. nn. 75 del 1968, 14 del 1970, 104 del 1971, 85 del 1972, 188 del 1973 e 85 del 1974; nonche' le sentt. nn. 14 del 1970 e 169 del 1973.

Massima n. 8518

L'assunzione in prova e' un contratto subordinato alla condizione che ciascuna delle due parti non receda prima della scadenza del termine. Se cio' non si verifica, compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il rapporto di lavoro diventa quello di un contratto a tempo indeterminato, e pertanto e' indubbio che al termine di esso venga corrisposta l'indennita' di anzianita' per il servizio prestato, computandosi in questo anche il periodo di prova. Se invece vi e' recesso di una delle parti durante il periodo di prova il contratto di lavoro, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato per cui viene a mancare il presupposto della indennita', che ha, nella indeterminatezza della durata della prestazione, la sua logica giustificazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

1) inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui delimita l'applicabilità della normativa ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui delimita l'applicabilità della normativa e specificamente dell'art. 9 ai prestatori di lavoro assunti in prova, dal momento in cui la loro assunzione diviene definitiva e in ogni caso quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, promossa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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