Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1976

Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/1976
Data di deposito
28 luglio 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:201

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8508

In presenza di due questioni diverse, anche se vertenti entrambe in materia di giurisdizione - sui soggetti o sull'oggetto - la decisione dell'una non preclude quella dell'altra. Pertanto, non puo' ritenersi irrilevante la questione di legittimita' costituzionale relativa all'oggetto della contesa, concernente il potere, contestato fra la Corte dei conti e la pubblica amministrazione, a decidere sulla responsabilita' dei dipendenti delle Ferrovie, sollevata dopo che la Corte aveva ammesso, con sentenza parziale, la propria giurisdizione sui soggetti, quali pubblici dipendenti, in azione connessa al rapporto di servizio.

Massima n. 8509

L'art. 25, secondo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, nel testo modificato dal r.d. 28 giugno 1912, n. 728 (quarto, quinto e sesto comma) e con le integrazioni di cui all'art. 9 del d.lgs.lgt. 13 agosto 1917, n. 1393, e 35, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, nonche' gli artt. 57 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 56 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e 4 del r.d. 19 gennaio 1939, n. 295, che a detto art. 25, secondo comma, si ricollegano, prevedono che solo alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato sono direttamente sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa, mentre invece tutti gli altri dipendenti rispondono all'Azienda e la Corte dei conti e' chiamata ad intervenire solo su loro ricorso o su richiesta dell'Amministrazione, quando l'entita' del danno non consenta il rimborso per trattenuta sullo stipendio ed occorra quindi agire esecutivamente sul patrimonio del dipendente. L'Amministrazione, inoltre, puo' rimettere, anche integralmente, l'addebito ai propri dipendenti. Ne discende una grave limitazione dei poteri ordinariamente spettanti alla Corte dei conti, non consentita dall'art. 103, comma secondo, della Costituzione, in base al quale deve essere ritenuta illegittima quella parte della normativa anzidetta che assegna all'Amministrazione ferroviaria, anziche' al Procuratore generale della Corte dei conti, l'accertamento e la liquidazione dell'addebito. Deve ritenersi, inoltre, che contrasti con l'art. 3 della Costituzione, risolvendosi in un ingiustificato privilegio per i dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria, il potere di rimessione totale dell'addebito attribuito a detta Amministrazione. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime - perche' in contrasto con gli artt. 103, comma secondo, e 3 Cost. - le norme suindicate, nella parte in cui dispongono che "i funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato non compresi nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 luglio 1907, n. 429 - testo vigente - rispondono direttamente all'Amministrazione dei danni ad essa arrecati per le loro colpe o negligenze, e che le autorita' competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare l'addebito per il danno subito dall'Amministrazione". Ma, poiche' per gli altri dipendenti statali addetti alla guida di mezzi di locomozione e' previsto l'obbligo del risarcimento dei soli danni da essi cagionati all'Amministrazione per dolo o colpa grave, tale normativa dovra' essere estesa ai dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria che esercitino mansioni affini. - S. n. 68/1971.

Massima n. 8510

E' indubbio che nelle "materie di contabilita' pubblica" - espressione adottata nel secondo comma dell'art. 103 Cost. per indicare l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti - rientri quella concernente i giudizi di responsabilita' amministrativa a carico dei dipendenti dello Stato la cui fondamentale caratteristica e' l'impulso d'ufficio, con azione promossa da un organo indipendente ed imparziale quale il procuratore generale preso detta Corte.

Massima n. 8511

Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1310, comma primo, cod. civ., nella parte in cui dispone che l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore abbia effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, essendo stata la stessa gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 8 del 1975 (in cui si e' ritenuto, con dovizia di argomenti, che, in una obbligazione solidale passiva, l'effetto conservativo dell'atto interruttivo della prescrizione non puo' non estendersi automaticamente ai coobbligati), e non essendo stato fornito nessun nuovo elemento che possa indurre ad una diversa decisione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, nel testo modificato dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728 (quarto, quinto e sesto comma) e con le integrazioni di cui all'art. 9 del d.l.l. 13 agosto 1917, n. 1393, e art. 35, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, nonché delle altre disposizioni di legge che ad esso articolo si ricollegano (art. 57 testo unico sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; art. 56 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; art. 4 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295), nella parte in cui tali norme dispongono che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 luglio 1907, n. 429, testo vigente, rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza, e che le autorità competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare, l'addebito per il danno subito dall'Amministrazione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, proposta dalla seconda delle due ordinanze di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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