Corte costituzionale

Sentenza n. 192/1976

Corte cost., sent. 22 luglio 1976, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
192/1976
Data di deposito
22 luglio 1976
Data di decisione
14 luglio 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:192

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, regio decreto n. 1023 del 9 settembre 1941
  • art. 34, regio decreto n. 1023 del 9 settembre 1941

Parametri

Massime

Massima n. 8485

Poiche' la liberazione condizionale del condannato, nel quadro della normativa costituzionale del settore, fondata sull'art. 27 Cost., ha assunto un peso ed un valore piu' incisivo, in quanto rappresenta ora un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo del legislatore di tenere non solo presenti le finalita' rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle, ne consegue che il condannato ha diritto a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma sostanziale, venga riesaminata la sua situazione in ordine alla prosecuzione della esecuzione della pena, al fine di accertare se quella gia' scontata abbia o no assolto il suo fine rieducativo e quindi se il suo ulteriore protrarsi sia o no giustificabile; ma un simile riesame, implicando una disamina dei presupposti, con conseguenze potenzialmente ablative degli effetti di un giudicato, non puo' essere deferito ad organi dell'esecutivo, ma va affidato ad un organo giurisdizionale, che sia, peraltro, di adeguato livello. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 13, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. - gli artt. 34 e 35 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari), nella parte in cui attribuiscono la decisione sulla domanda di liberazione condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del commesso reato, anziche' ad un organo giurisdizionale di adeguato livello. Cfr.: sent. n. 204 del 1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 34 e 35 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari), nella parte in cui attribuiscono la decisione sulla domanda di liberazione condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del commesso reato, anziché ad un organo giurisdizionale di adeguato livello.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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