Corte costituzionale
Sentenza n. 192/1976
Corte cost., sent. 22 luglio 1976, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/1976
- Data di deposito
- 22 luglio 1976
- Data di decisione
- 14 luglio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, regio decreto n. 1023 del 9 settembre 1941
- art. 34, regio decreto n. 1023 del 9 settembre 1941
Parametri
Massime
Massima n. 8485
Poiche' la liberazione condizionale del condannato, nel quadro della normativa costituzionale del settore, fondata sull'art. 27 Cost., ha assunto un peso ed un valore piu' incisivo, in quanto rappresenta ora un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo del legislatore di tenere non solo presenti le finalita' rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle, ne consegue che il condannato ha diritto a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma sostanziale, venga riesaminata la sua situazione in ordine alla prosecuzione della esecuzione della pena, al fine di accertare se quella gia' scontata abbia o no assolto il suo fine rieducativo e quindi se il suo ulteriore protrarsi sia o no giustificabile; ma un simile riesame, implicando una disamina dei presupposti, con conseguenze potenzialmente ablative degli effetti di un giudicato, non puo' essere deferito ad organi dell'esecutivo, ma va affidato ad un organo giurisdizionale, che sia, peraltro, di adeguato livello. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 13, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. - gli artt. 34 e 35 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari), nella parte in cui attribuiscono la decisione sulla domanda di liberazione condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del commesso reato, anziche' ad un organo giurisdizionale di adeguato livello. Cfr.: sent. n. 204 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 34 e 35 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari), nella parte in cui attribuiscono la decisione sulla domanda di liberazione condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del commesso reato, anziché ad un organo giurisdizionale di adeguato livello.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze