Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1976

Corte cost., sent. 22 luglio 1976, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
184/1976
Data di deposito
22 luglio 1976
Data di decisione
14 luglio 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:184

Norme oggetto del giudizio

  • art. 92, regio decreto n. 560 del 11 luglio 1907

Parametri

Massime

Massima n. 8468

E' inammissibile per tardivita' la costituzione in giudizio dell'impresa Mario e Carlo Forzinetti s.a.s. in liquidazione perche' il deposito delle sue deduzioni e' stato effettuato il 17 gennaio 1975, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 25, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte e decorrente dal 18 dicembre 1974, data di pubblicazione dell'ordinanza di rinvio 5 giugno 1974 della Commissione tributaria di secondo grado di Milano nella Gazzetta Ufficiale.

Massima n. 8469

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile), proposta - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano con ordinanze 28 novembre e 6 dicembre 1973 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con ordinanza 5 giugno 1974 e 15 gennaio 1975. La norma censurata e' priva di forza di legge e, quindi, non e' compresa tra gli atti che l'art. 134 della Costituzione sottopone al controllo di legittimita' costituzionale. Il r.d. 11 luglio 1907, n. 560, approvo' "il regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile" ed era, come questa Corte ebbe a rilevare (sentenza 27 giugno-4 luglio 1963, n. 114), regolamento di attuazione del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021 (Testo unico delle leggi per l'imposta di ricchezza mobile); ne' tale natura muto' a seguito delle successive disposizioni: art. 41 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; art. 288, lettera b), d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, testo unico delle leggi sulle imposte dirette; art. 46 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione del contenzioso tributario. Rispetto al citato art. 41 r.d.l. n. 1639 del 1936, non impugnato, avente riferimento al solo contribuente, l'impugnato art. 92 r.d. n. 560 del 1907 non puo' che essere considerato come norma regolamentare di esecuzione, conformemente alla sua qualificazione e natura, essendo escluso che possa attribuirsi la forza di legge ad atti in base al solo contenuto normativo di essi. Ne' l'espressa abrogazione di alcune norme di tale regolamento e non anche dell'art. 92 puo', ovviamente, indurre a ritenere che questa norma abbia mutato natura di norma regolamentare di esecuzione della disciplina dei ricorsi giurisdizionali avanti le Commissioni distrettuali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile), proposta - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano con ordinanze 28 novembre e 6 dicembre 1973 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con ordinanze 5 giugno 1974 e 15 gennaio 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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