Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1976

Corte cost., sent. 22 luglio 1976, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/1976
Data di deposito
22 luglio 1976
Data di decisione
14 luglio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:182

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, legge n. 153 del 9 maggio 1975

Parametri

  • art. 116, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 48, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 49, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett.d, statuto regione Sardegna
  • art. 38, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 51, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 8463

L'Italia con l'adesione al trattato istitutivo delle Comunita' europee ha accettato, a condizioni di parita' con gli altri Stati membri e per il conseguimento delle finalita' ivi precisate, determinate limitazioni dei poteri sovrani dello Stato in ordine all'esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie per la creazione di una organizzazione interstatuale, di tipo sovranazionale, concepita come strumento di integrazione tra gli Stati partecipanti, per fini comuni di sviluppo economico sociale. E' evidente che queste limitazioni non possono non riflettersi anche sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e Province autonome, e cio' anche in base alle espresse disposizioni statutarie che ad esse impongono, nell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative, "il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali" della Repubblica.

Massima n. 8464

Poiche' soltanto lo Stato e' soggetto dell'ordinamento internazionale e ad esso vengono imputati giuridicamente in tale ordinamento gli atti, normativi o amministrativi, posti in essere dalle Regioni, non puo' dubitarsi della legittimita' delle limitazioni che ne conseguono all'autonomia delle Regioni nell'esercizio delle loro attivita' istituzionali; pertanto, anche nelle materie di competenza primaria o esclusiva, nel necessario coordinamento degli interessi regionali con i preminenti interessi nazionali sul piano dell'unita' politica dello Stato in cui le Regioni sono inserite e vivono, e sul piano delle esigenze fondamentali che informano la vita dello Stato, il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato e', per la competenza regionale, un limite indefettibile, pur se il singolo Statuto non lo segnali in modo espresso. - S. nn. 46/1961, 30/1959, 49/1963, 21/1968.

Massima n. 8465

Per quanto concerne gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla C.E.E., non v'e' dubbio che le disposizioni dei regolamenti comunitari emanati a norma dell'art. 189 del Trattato di Roma abbiano piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutte le Regioni, abrogando ogni eventuale incompatibile normativa statale o regionale preesistente, e vincolino l'esercizio dell'attivita' legislativa o amministrativa delle Regioni, anche a statuto speciale. Le direttive, a loro volta, vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi.

Massima n. 8466

A prescindere dalla possibilita' di qualificare le Regioni quali "organi nazionali" ai sensi del disposto dell'art. 189, n. 3, del Trattato di Roma, e' certo che l'art. 189 dichiara le direttive vincolanti per lo Stato, e che solo allo Stato e' riferibile la responsabilita' internazionale nel caso di violazione degli obblighi comunitari. L'intervento del Governo previsto dall'art. 27 della legge n. 153 del 1975, trova precisamente la sua giustificazione nel generale interesse nazionale ad un puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi in questione nell'intero territorio dello Stato, in inscindibile correlazione con l'esclusiva responsabilita' internazionale dello Stato. Il Governo, al quale e' consentito di ricorrere, nelle competenti sedi, contro leggi e provvedimenti regionali illegittimi per violazione delle direttive comunitarie, sarebbe completamente disarmato di fronte alla inerzia amministrativa delle Regioni, ove non gli fosse riconosciuto il potere-dovere di intervenire in via sostitutiva, che la legge gli ha espressamente riservato nell'atto stesso in cui attribuiva alle Regioni le funzioni amministrative di attuazione delle direttive della C.E.E.. Il legislatore ha regolato questo potere sostitutivo con opportune ed idonee garanzie: esso e' infatti previsto con espresso ed esclusivo riferimento alle attivita' di attuazione delle direttive comunitarie; e' ammesso solo nel caso di persistente inadempimento degli organi regionali, ossia non di semplice inosservanza dei termini stabiliti dalla legge stessa, ma di inattivita' protratta oltre ogni ragionevole limite, qualificabile come inadempimento; deve essere autorizzato dal Consiglio dei ministri, dopo aver sentito il presidente della giunta regionale interessata, al quale e' pertanto consentito di fornire ogni eventuale giustificazione ed assicurazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 9 maggio 1975, n. 153, (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), promossa dalle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta e dalle Province di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 116, 117, 118 della Costituzione; 3, lett. d, e 6 dello Statuto della Regione Sardegna; 2, 4 e 48 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta; 3, terzo comma, 8 n. 21, 16, 38, 49 e 51 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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