Corte costituzionale
Sentenza n. 181/1976
Corte cost., sent. 22 luglio 1976, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 181/1976
- Data di deposito
- 22 luglio 1976
- Data di decisione
- 14 luglio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:181
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 3, n.2 lett.b, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 8461
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in ordine all'intero testo della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., perche' le relative censure, che si incentrano sulla considerazione che il decorso dei termini di durata della separazione di fatto potrebbe dar luogo ad un preteso automatismo dello scioglimento del matrimonio, non sono tali da investire tutte le disposizioni denunziate, ne' le stesse sono cosi' intimamente collegate da dover essere valutate necessariamente nel loro insieme ai fini del giudizio di legittimita'. - v. S. nn. 19/56, 38/60, 53/62, 46/63, 61/70.
Massima n. 8462
Ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) la separazione di fatto, costituente requisito rilevante ai fini della pronunzia di scioglimento del matrimonio, non si verifica col mero fatto della separazione dei coniugi, richiedendosi, invece, che ad essa si accompagni ogni altro elemento che faccia apparire effettivamente avvenuta la cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi stessi. Nelle tre ipotesi di separazione giudiziale, di separazione consensuale e di fatto considerate rilevanti dalla legge suddetta ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio, tali momenti vengono cosi' ad essere riconosciuti come essenziali e ne e' resa possibile una complessiva considerazione in termini di omogeneita' e di razionale ammissibilita' in funzione dell'eguaglianza di trattamento. E cio' anche se, secondo la disposizione impugnata, il termine di separazione di fatto "decorre dalla cessazione della convivenza", perche' non si sarebbe potuto non fare riferimento ad un elemento concreto, esterno e facilmente dimostrabile il quale, peraltro, in tal senso esaurisce la sua portata. E' da escludere invero che separazione di fatto e cessazione della convivenza possano assumersi come fatti equivalenti e che dall'accertamento del fatto derivi automaticamente lo scioglimento del matrimonio, dovendo sempre il giudice ricercare gli elementi probatori ai fini della formazione del proprio convincimento circa la cessazione della comunione materiale e spirituale come fatto permanente ed attuale in cio' uniformandosi sul terreno di una ragionevole parita' di trattamento, a quanto richiesto dalla legge in relazione alle altre due ipotesi sopra ricordate di separazione giudiziale e consensuale. La norma denunziata pertanto non incide o compromette l'unita' familiare e non viola i diritti della famiglia quale societa' naturale, intesa questa come una realta' sociale e giuridica che presuppone, richiede e comporta che tra i soggetti che ne costituiscono il nucleo essenziale, cioe' tra i coniugi, esista e permanga la ricordata comunione materiale e spirituale. Rientra nei limiti del ragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore la determinazione di un periodo minimo di separazione di fatto ai fini della pronunzia di scioglimento del matrimonio, trattandosi si uno spazio di tempo sufficientemente ampio e convenientemente localizzato perche' da esso il giudice, possa trarre il proprio convincimento. Per tutto quanto premesso sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate contro l'art. 3, n. 2, lett. b della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione agli artt. 2, 3, 29, 31 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b, della predetta legge, nella parte concernente la separazione di fatto iniziata anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa: questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze