Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1976

Corte cost., sent. 7 luglio 1976, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/1976
Data di deposito
7 luglio 1976
Data di decisione
24 giugno 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:156

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8412

Anche per le vendite forzate senza incanto, effettuate ai sensi degli artt. 570 e segg. cod. proc. civ., come per quelle all'asta pubblica, non sono contestabili l'autenticita' del prezzo pagato e la sua presumibile corrispondenza al prezzo di mercato: esse avvengono, infatti, grazie ad un procedimento di determinazione del valore venale che, per essere posto sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, e subordinato a rigorose forme di pubblicita', presenta ampie garanzie di oggettivita' e di automatismo per la realizzazione del massimo ricavo possibile. Non vi e' quindi alcuna ragionevole giustificazione per la differente disciplina derivante dalla non applicabilita' del secondo comma dell'art. 50 della legge del registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 - il quale dispone che la tassa proporzionale per la vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti e' corrisposta sul prezzo risultante dall'ultimo incanto, e cioe' su quello di aggiudicazione - alle suddette vendite forzate senza incanto, col conseguente assoggettamento di esse alle comuni regole sull'accertamento del valore del bene. A tali regole e' logico che restino soggette, invece, le vendite ed aggiudicazioni effettuate a trattativa privata, per le quali non sussistono i presupposti e le garanzie, circa la corrispondenza tra il prezzo stabilito dalle parti ed il valore del bene in comune commercio, che giustificano l'esonero dal giudizio di congruita'. E' pertanto costituzionalmente illegittima la disposizione succitata, perche' in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto la tassa proporzionale e' dovuta sul prezzo di aggiudicazione. Cfr.: sent. nn. 62 del 1965 e 59 del 1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 50, secondo comma, della legge del registro, approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto, effettuate ai sensi degli artt. 570 e seguenti del codice di procedura civile, la tassa proporzionale è dovuta sul prezzo di aggiudicazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze