Corte costituzionale
Sentenza n. 156/1976
Corte cost., sent. 7 luglio 1976, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 156/1976
- Data di deposito
- 7 luglio 1976
- Data di decisione
- 24 giugno 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:156
Norme oggetto del giudizio
- art. 570, codice di procedura civile
- art. 50, comma 2, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
Parametri
- art. 53, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 50, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
Massime
Massima n. 8412
Anche per le vendite forzate senza incanto, effettuate ai sensi degli artt. 570 e segg. cod. proc. civ., come per quelle all'asta pubblica, non sono contestabili l'autenticita' del prezzo pagato e la sua presumibile corrispondenza al prezzo di mercato: esse avvengono, infatti, grazie ad un procedimento di determinazione del valore venale che, per essere posto sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, e subordinato a rigorose forme di pubblicita', presenta ampie garanzie di oggettivita' e di automatismo per la realizzazione del massimo ricavo possibile. Non vi e' quindi alcuna ragionevole giustificazione per la differente disciplina derivante dalla non applicabilita' del secondo comma dell'art. 50 della legge del registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 - il quale dispone che la tassa proporzionale per la vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti e' corrisposta sul prezzo risultante dall'ultimo incanto, e cioe' su quello di aggiudicazione - alle suddette vendite forzate senza incanto, col conseguente assoggettamento di esse alle comuni regole sull'accertamento del valore del bene. A tali regole e' logico che restino soggette, invece, le vendite ed aggiudicazioni effettuate a trattativa privata, per le quali non sussistono i presupposti e le garanzie, circa la corrispondenza tra il prezzo stabilito dalle parti ed il valore del bene in comune commercio, che giustificano l'esonero dal giudizio di congruita'. E' pertanto costituzionalmente illegittima la disposizione succitata, perche' in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto la tassa proporzionale e' dovuta sul prezzo di aggiudicazione. Cfr.: sent. nn. 62 del 1965 e 59 del 1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 50, secondo comma, della legge del registro, approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto, effettuate ai sensi degli artt. 570 e seguenti del codice di procedura civile, la tassa proporzionale è dovuta sul prezzo di aggiudicazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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