Corte costituzionale
Sentenza n. 139/1976
Corte cost., sent. 22 giugno 1976, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/1976
- Data di deposito
- 22 giugno 1976
- Data di decisione
- 15 giugno 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:139
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 25 gennaio 1959
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
Parametri
Massime
Massima n. 8382
Gli atti normativi del Governo non aventi forza di legge non possono formare oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale e le questioni di legittimita' costituzionale al riguardo prospettate vanno dichiarate inammissibili (nella specie e' stata dichiarata l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del D.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42, con il quale e' stata approvata la tariffa dei ragionieri e periti commerciali, sollevata con riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost.). La deliberazione del Consiglio dei ministri costituisce elemento formale necessario, anche se non sufficiente, per identificare gli atti del Governo aventi forza di legge (nella specie la Corte ha ritenuto che il gia' citato d.P.R. n. 42 del 1959 non avesse forza di legge essendo privo di tale requisito).
Massima n. 8383
Perche' possa ritenersi un'ipotesi di subdelegazione di potesta' legislativa da parte del Governo non e' sufficiente che nella legge delegata si faccia rinvio, per una piu' particolareggiata disciplina della materia, ad un distinto provvedimento normativo da emanarsi con decreto del Capo dello Stato, in mancanza di altri elementi che facciano ritenere che con tale rinvio il Governo abbia inteso attribuire al potere esecutivo la potesta' di emanare disposizioni aventi forza di legge (nella specie si e' escluso che ricorresse un'ipotesi di subdelegazione nell'art. 47 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale, il quale stabilisce che "i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese spettanti a ragionieri e periti commerciali" siano "stabiliti con tariffa a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale"). - S. n. 20/1960.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42 (approvazione della tariffa professionale per i periti e ragionieri commerciali) e dell'art. 38 del predetto decreto sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 Cost., dal tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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