Corte costituzionale
Sentenza n. 122/1976
Corte cost., sent. 20 maggio 1976, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 122/1976
- Data di deposito
- 20 maggio 1976
- Data di decisione
- 7 maggio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
- legge n. 1155 del 6 aprile 1936
- art. 1, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1975
Parametri
Massime
Massima n. 8347
Ai rapporti di lavoro che, sorti in Italia, abbiano stabile esecuzione in un paese della Comunita' economica europea, mentre il datore di lavoro conserva in Italia la sua sede o la sua residenza, si applicano con la efficacia obbligatoria e diretta che essi hanno in ogni Stato membro, le norme dei regolamenti comunitari, ispirate al principio della territorialita', secondo cui gli obblighi previdenziali vanno assolti in base alla legislazione del paese nel cui ambito territoriale si svolge il rapporto di lavoro. Di conseguenza, quand'anche si pervenisse alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma nazionale impugnata (art. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 1155), anch'essa ispirata al detto principio, rimarrebbe sempre ferma la disposizione comunitaria a disciplinare nell'identico modo il rapporto previdenziale sottoposto all'esame del giudice a quo. Pertanto, e' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1 r.d.l. n. 1827 del 1936, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., nella parte in cui, limitando la sfera d'azione dell'INPS al territorio della Repubblica, non consente che la tutela previdenziale ad opera dello stesso istituto si estenda ai rapporti di lavoro sorti in Italia, i quali, pur conservando il datore di lavoro sede o residenza in Italia, si svolgano all'estero. Cfr.: sent. nn. 183 del 1973 e 232 del 1975, sulla immediata applicabilita' dei regolamenti comunitari.
Massima n. 8348
Il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' circoscritto nei confini fissati dall'ordinanza di rimessione, per cui non possono essere prese in considerazione altre questioni proposte dalle parti: in particolare, l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla parte nel giudizio di merito, e ripresa successivamente dinanzi alla Corte, non puo' essere da questa esaminata se non sia stata accolta nell'ordinanza di rinvio. Conformi: sentt. nn. 65 del 1962, 155 del 1963, 29 del 1964, 56 del 1971, 38 del 1973.
Massima n. 8349
La Corte puo' sollevare davanti a se stessa in via incidentale una questione di legittimita' costituzionale solo allorche' dubiti della incostituzionalita' di una norma, diversa da quella impugnata, ma che essa e' chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le e' stato proposta: in altri termini, deve trattarsi di norma che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e come strumentale rispetto alla emananda decisione. Cfr.: sent. n. 68 del 1961, ord. n. 73 del 1965, sent. n. 195 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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