Corte costituzionale
Ordinanza n. 242/1976
Corte cost., ord. 6 dicembre 1976, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 242/1976
- Data di deposito
- 6 dicembre 1976
- Data di decisione
- 25 novembre 1976
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 3, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
- art. 10, comma 2, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
- legge n. 633 del 24 luglio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 8600
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. - dell'art. 10, commi secondo e terzo, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nel testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633 - in quanto sottopone a decadenza i diritti del personale dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, se non venga proposto reclamo in via gerarchica entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre -, avendo la Corte, con sent. n. 57 del 1972, dichiarato l'illegittimita' costituzionale del testo originario del detto art. 10 - nella parte in cui dispone l'improponibilita' dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale -, mentre ha ribadito la legittimita' (gia' ritenuta con sent. n. 39 del 1969) di tale improponibilita' per le controversie di natura non esclusivamente patrimoniale. Ne', d'altro canto, sono stati prospettati profili nuovi o addotti argomenti che non siano gia' stati confutati, tali da indurre a mutare giurisprudenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nel testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 39 del 1969 e n. 57 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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