Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/1976

Corte cost., ord. 20 maggio 1976, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
128/1976
Data di deposito
20 maggio 1976
Data di decisione
7 maggio 1976
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 75, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
  • art. 86, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
  • art. 77, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
  • art. 84, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933

Parametri

Massime

Massima n. 8355

Vanno restituiti al giudice remittente, per un nuovo esame della rilevanza, degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113 Cost. - dell'art. 75 t.u. 15 luglio 1934, n. 1214, in combinato disposto con gli artt. 77, 84 e 86 r.d. 15 agosto 1933, n. 1038, in quanto commina la sanzione della decadenza dei ricorsi in materia pensionistica ordinaria per abbandono e lascia al Procuratore generale di chiedere o meno la fissazione dell'udienza, avendo la Corte, con decisioni intervenute dopo l'ordinanza di rimessione, dichiarato l'illegittimita' costituzionale: degli artt. 63 t.u. n. 1214 del 1934 e 72 r.d. n. 1038 del 1933, nella parte in cui stabiliscono il termine perentorio di novanta giorni per la presentazione dei ricorsi in materia di pensioni da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza (sent. n. 8 del 1976); dell'art. 20 legge 28 luglio 1971, n. 585, nella parte in cui limita ai soli ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza, con cio' restando modificati i citati artt. 77 e 86 r.d. n. 1038 del 1933, che attribuiscono allo stesso Procuratore generale, in materia di pensioni ordinarie, la mera facolta' di tale richiesta (sent. n. 131 del 1975); dell'art. 6 r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, nella parte in cui esclude per i ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo dell'"avvertenza" relativa alla decadenza in cui gl'interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall'art. 75 t.u. n. 1214 del 1934 (sent. n. 85 del 1975).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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