Corte costituzionale
Ordinanza n. 128/1976
Corte cost., ord. 20 maggio 1976, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 128/1976
- Data di deposito
- 20 maggio 1976
- Data di decisione
- 7 maggio 1976
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 75, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 86, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 77, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 84, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
Parametri
Massime
Massima n. 8355
Vanno restituiti al giudice remittente, per un nuovo esame della rilevanza, degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113 Cost. - dell'art. 75 t.u. 15 luglio 1934, n. 1214, in combinato disposto con gli artt. 77, 84 e 86 r.d. 15 agosto 1933, n. 1038, in quanto commina la sanzione della decadenza dei ricorsi in materia pensionistica ordinaria per abbandono e lascia al Procuratore generale di chiedere o meno la fissazione dell'udienza, avendo la Corte, con decisioni intervenute dopo l'ordinanza di rimessione, dichiarato l'illegittimita' costituzionale: degli artt. 63 t.u. n. 1214 del 1934 e 72 r.d. n. 1038 del 1933, nella parte in cui stabiliscono il termine perentorio di novanta giorni per la presentazione dei ricorsi in materia di pensioni da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza (sent. n. 8 del 1976); dell'art. 20 legge 28 luglio 1971, n. 585, nella parte in cui limita ai soli ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza, con cio' restando modificati i citati artt. 77 e 86 r.d. n. 1038 del 1933, che attribuiscono allo stesso Procuratore generale, in materia di pensioni ordinarie, la mera facolta' di tale richiesta (sent. n. 131 del 1975); dell'art. 6 r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, nella parte in cui esclude per i ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo dell'"avvertenza" relativa alla decadenza in cui gl'interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall'art. 75 t.u. n. 1214 del 1934 (sent. n. 85 del 1975).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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