Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1975

Corte cost., sent. 16 gennaio 1975, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1975
Data di deposito
16 gennaio 1975
Data di decisione
9 gennaio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:9

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7596

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1052 del codice civile, proposta in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione. Se pure e' esatto, che l'ampliamento di passaggio su fondo altrui e' concesso ricorrendo soltanto l'esigenza della coltivazione e del conveniente uso del fondo (art. 1051 c.c.), mentre l'apertura di un nuovo passaggio - richiesta perche' quello preesistente, anche su fondo altrui, non e' ampliabile - e' condizionata alle ben piu' gravi esigenze dell'agricoltura e dell'industria (art. 1052 c.c.), i diversi requisiti previsti dal legislatore per subordinare la posizione del titolare di un fondo a quella di un altro - i quali entro certi limiti riflettono il maggior aggravio generalmente determinato dall'apertura di un nuovo passaggio rispetto all'ampliamento del preesistente - non appaiono di per se' in contrasto con la Costituzione e corrispondono entrambi ad interessi ragionevolmente connessi con la proprieta' fondiaria. Ogni ulteriore considerazione, come quella relativa alla presenza di altre esigenze - per es. turistiche, commerciali - che potrebbero far propendere per unificare in un modo o in un altro le diverse discipline, non rientra per sua natura nel giudizio di legittimita' affidato a questa Corte. Gli stessi motivi valgono anche a dimostrare l'infondatezza della questione sotto il profilo dell'art. 44 della Costituzione.

Massima n. 7597

Dinanzi a due diversi modi di comporre un contrasto di interessi tra titolari di situazioni giuridiche soggettive della stessa natura e dello stesso rilievo, modi che singolarmente considerati non confliggono con il dettato costituzionale ne' appaiono sforniti di intrinseca ragionevolezza , non spetta alla Corte propendere per l'uno o per l'altro, essendo in tal caso la scelta tra le due soluzioni adottate di natura squisitamente politica e pertanto rimessa alla piena discrezionalita' del legislatore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1052 del codice civile, proposta con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Menaggio in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI-

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI- MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze