Corte costituzionale
Sentenza n. 9/1975
Corte cost., sent. 16 gennaio 1975, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/1975
- Data di deposito
- 16 gennaio 1975
- Data di decisione
- 9 gennaio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:9
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7596
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1052 del codice civile, proposta in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione. Se pure e' esatto, che l'ampliamento di passaggio su fondo altrui e' concesso ricorrendo soltanto l'esigenza della coltivazione e del conveniente uso del fondo (art. 1051 c.c.), mentre l'apertura di un nuovo passaggio - richiesta perche' quello preesistente, anche su fondo altrui, non e' ampliabile - e' condizionata alle ben piu' gravi esigenze dell'agricoltura e dell'industria (art. 1052 c.c.), i diversi requisiti previsti dal legislatore per subordinare la posizione del titolare di un fondo a quella di un altro - i quali entro certi limiti riflettono il maggior aggravio generalmente determinato dall'apertura di un nuovo passaggio rispetto all'ampliamento del preesistente - non appaiono di per se' in contrasto con la Costituzione e corrispondono entrambi ad interessi ragionevolmente connessi con la proprieta' fondiaria. Ogni ulteriore considerazione, come quella relativa alla presenza di altre esigenze - per es. turistiche, commerciali - che potrebbero far propendere per unificare in un modo o in un altro le diverse discipline, non rientra per sua natura nel giudizio di legittimita' affidato a questa Corte. Gli stessi motivi valgono anche a dimostrare l'infondatezza della questione sotto il profilo dell'art. 44 della Costituzione.
Massima n. 7597
Dinanzi a due diversi modi di comporre un contrasto di interessi tra titolari di situazioni giuridiche soggettive della stessa natura e dello stesso rilievo, modi che singolarmente considerati non confliggono con il dettato costituzionale ne' appaiono sforniti di intrinseca ragionevolezza , non spetta alla Corte propendere per l'uno o per l'altro, essendo in tal caso la scelta tra le due soluzioni adottate di natura squisitamente politica e pertanto rimessa alla piena discrezionalita' del legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1052 del codice civile, proposta con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Menaggio in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI-
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI- MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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