Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1975

Corte cost., sent. 17 dicembre 1975, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/1975
Data di deposito
17 dicembre 1975
Data di decisione
10 dicembre 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:241

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 27, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 20, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 8117

Altro e' la liberta' di organizzazione sindacale, che l'art. 39 della Costituzione riconosce e garantisce a tutti i lavoratori, siano essi subordinati o autonomi, ed altro e' il diritto di svolgere attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, che l'art. 14 dello "Statuto dei lavoratori" assicura, nei confronti dei datori di lavoro, in necessaria correlazione con l'esistenza di rapporti di lavoro o di impiego subordinato. La disposizione dell'art. 14, come quelle degli artt. 20 e 27, concernenti l'attivita' sindacale aziendale mediante riunione di assemblee nelle unita' produttive, e la disponibilita' di locali per le rappresentanze sindacali aziendali e le relative riunioni, costituiscono una speciale forma di tutela del lavoro subordinato, diretta ad assicurare l'esercizio dell'attivita' sindacale nell'ambito dell'azienda, all'interno dei luoghi di lavoro, e sotto certe condizioni, nelle singole unita' produttive. I motivi a cui si ispira questa speciale disciplina normativa non sussistono nei confronti dei lavoratori autonomi, i quali non prestano la loro opera al servizio esclusivo d'un datore di lavoro, ne' sono permanentemente inseriti in una organizzazione aziendale, con vincoli di subordinazione. La essenziale differenza che intercorre tra lavoro subordinato e lavoro autonomo giustifica pienamente non solo la diversa regolamentazione giuridica di questi rapporti, ma anche il diverso regime di tutela delle due categorie di lavoratori per quanto attiene all'esercizio delle attivita' sindacali. Percio' il legislatore, escludendo l'applicabilita' ai lavoratori autonomi degli artt. 14, 20 e 27 legge 20 maggio 1970, n. 300, e conseguentemente anche dell'art. 28 stessa legge (concernente i mezzi di repressione di condotta antisindacale del datore di lavoro) non ha violato ne' gli artt. 1 e 39, ne' l'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 8118

Ai fini della speciale tutela dell'esercizio delle attivita' sindacali nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 14, 20, 27 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) cio' che rileva e' il vincolo di subordinazione, che si concreta con l'effettiva inserzione permanente dei lavoratori nella organizzazione aziendale. E' da escludere percio' che la mancata estensione di detta tutela ai lavoratori autonomi da parte delle indicate norme violi l'art. 3 della Costituzione, nei casi di attivita' lavorativa prestata in favore di un solo soggetto ma senza rapporto di dipendenza. (Come, nella specie, da "ausiliari" del Coni - Totocalcio, per lo scrutinio delle schedine).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, 20, 27 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata dal pretore di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 3 e 39, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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