Corte costituzionale
Sentenza n. 238/1975
Corte cost., sent. 17 dicembre 1975, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/1975
- Data di deposito
- 17 dicembre 1975
- Data di decisione
- 10 dicembre 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:238
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 8109
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 659 c.p.c. - di riflesso - l'art. 665 c.p.c. sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irrazionale disparita' di trattamento (in relazione all'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) determinata in danno di coloro che si trovano a godere di un immobile in dipendenza dell'attivita' di lavoro da essi svolta, esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa ad essi non imputabile; in confronto della generalita' degli altri conduttori che possono invece beneficiare del regime ben piu' favorevole della proroga legale. Infatti l'art. 659 c.p.c. puo' ricevere applicazione solo quando la cessazione del rapporto di prestazione d'opera non e' piu' controversa: non v'e' quindi ragione di dolersi della mancata distinzione tra le varie ipotesi di scioglimento del rapporto dal momento che, in ogni caso, il rilascio dell'immobile, puo' essere ordinato solo quando relativamente allo scioglimento non sussista piu' contestazione. E, d'altro canto, con esso il legislatore ha inteso riferirsi a quelle situazioni in cui il godimento dell'immobile non trova la sua fonte in un distinto contratto di locazione ma in un contratto di lavoro, laddove la disciplina vincolistica delle locazioni presuppone proprio l'esistenza di un tipico contratto di locazione.
Massima n. 8110
L'art. 2 Cost. si limita a proclamare in via generale l'inderogabile valore di quei diritti che formano il patrimonio inderogabile della persona umana mentre e' nelle norme successive che essi sono poi presi singolarmente in considerazione e, come tali, garantiti e tutelati: vanno pertanto dichiarate non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con riferimento a tale disposizione senza alcun collegamento diretto ed immediato con altre norme della Costituzione (nella specie la questione di legittimita' costituzionale aveva ad oggetto gli artt. 659 e 665 c.p.c. concernenti il procedimento per convalida di sfratto).
Massima n. 8111
(Principi ribaditi nella ordinanza, pronunciata in udienza, nel giudizio a cui si riferisce la sentenza n. 238 del 1975, con la quale sono state dichiarate inammissibili la costituzione in giudizio di Stoppa Romolo e, di conseguenza, la partecipazione alla discussione del suo difensore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione dal pretore di Cavarzere con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO
ANTONIO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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