Corte costituzionale
Sentenza n. 236/1975
Corte cost., sent. 30 ottobre 1975, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/1975
- Data di deposito
- 30 ottobre 1975
- Data di decisione
- 22 ottobre 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:236
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 8102
L'art. 707 cod. pen., - nel suo testo vigente - non contrasta con gli artt. 25, secondo comma, 3, primo comma, e 27, secondo comma, ne' con l'art. 3, in relazione all'art. 24, secondo comma, Cost. La materialita' del reato consiste nella condotta che ha dato luogo al possesso ingiustificato degli oggetti e strumenti indicati dalla norma denunziata, non nel reato che potrebbe commettersi con essi, ed e' assunta ad ipotesi di reato solo perche' il prevenuto non e' in grado di giustificarne l'attuale destinazione. Come e' stato precisato con sent. n. 110 del 1968, la giustificazione e' concetto giuridicamente distinto dalla prova, e deve essere valutata dal giudice secondo i comuni principi del libero convincimento. Non sussiste violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i gia' condannati per "delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio", rispetto ai non condannati per quei delitti o per quelle contravvenzioni, essendo, all'opposto, logico e ragionevole che la legge tenga conto dell'eventualita' che stia per commettere un reato chi sia stato gia' condannato per i reati specificati nell'art. 707. Insussistente e' infine la violazione dell'art. 3 in relazione all'art. 24 Cost., avanzata sotto il profilo che tra i diritti della difesa vi e' la facolta' di non rispondere all'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento. Infatti, se e' pur vero che la giustificazione circa le cose indicate nell'art. 707 implica che una risposta sia data, e' altrettanto vero che anche la giustificazione e', essa stessa, un mezzo di difesa offerto dalla legge, al quale l'interessato puo' liberamente rinunciare qualora ritenga che, ai fini difensivi, sia preferibile il silenzio. E' lasciato ovviamente al giudice di valutare aliunde il fatto sulla scorta di prove, che potrebbero essere fornite e addotte sia da chi si e' rifiutato di fornire la giustificazione verbale, sia dalla sua difesa tecnica (che resta piena, incondizionata e autonoma) o che potrebbero essere introdotte e ammesse ex officio. Nella norma non sussiste pertanto un'inversione della prova, che violi l'art. 27, secondo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3, primo comma, anche in relazione all'art. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Prato con l'ordinanza 1 marzo 1973.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze