Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1975

Corte cost., sent. 30 ottobre 1975, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
236/1975
Data di deposito
30 ottobre 1975
Data di decisione
22 ottobre 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:236

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8102

L'art. 707 cod. pen., - nel suo testo vigente - non contrasta con gli artt. 25, secondo comma, 3, primo comma, e 27, secondo comma, ne' con l'art. 3, in relazione all'art. 24, secondo comma, Cost. La materialita' del reato consiste nella condotta che ha dato luogo al possesso ingiustificato degli oggetti e strumenti indicati dalla norma denunziata, non nel reato che potrebbe commettersi con essi, ed e' assunta ad ipotesi di reato solo perche' il prevenuto non e' in grado di giustificarne l'attuale destinazione. Come e' stato precisato con sent. n. 110 del 1968, la giustificazione e' concetto giuridicamente distinto dalla prova, e deve essere valutata dal giudice secondo i comuni principi del libero convincimento. Non sussiste violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i gia' condannati per "delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio", rispetto ai non condannati per quei delitti o per quelle contravvenzioni, essendo, all'opposto, logico e ragionevole che la legge tenga conto dell'eventualita' che stia per commettere un reato chi sia stato gia' condannato per i reati specificati nell'art. 707. Insussistente e' infine la violazione dell'art. 3 in relazione all'art. 24 Cost., avanzata sotto il profilo che tra i diritti della difesa vi e' la facolta' di non rispondere all'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento. Infatti, se e' pur vero che la giustificazione circa le cose indicate nell'art. 707 implica che una risposta sia data, e' altrettanto vero che anche la giustificazione e', essa stessa, un mezzo di difesa offerto dalla legge, al quale l'interessato puo' liberamente rinunciare qualora ritenga che, ai fini difensivi, sia preferibile il silenzio. E' lasciato ovviamente al giudice di valutare aliunde il fatto sulla scorta di prove, che potrebbero essere fornite e addotte sia da chi si e' rifiutato di fornire la giustificazione verbale, sia dalla sua difesa tecnica (che resta piena, incondizionata e autonoma) o che potrebbero essere introdotte e ammesse ex officio. Nella norma non sussiste pertanto un'inversione della prova, che violi l'art. 27, secondo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3, primo comma, anche in relazione all'art. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Prato con l'ordinanza 1 marzo 1973.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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