Corte costituzionale

Sentenza n. 222/1975

Corte cost., sent. 17 luglio 1975, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
222/1975
Data di deposito
17 luglio 1975
Data di decisione
8 luglio 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:222

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8042

Le fonti positive del diritto non danno una definizione della serrata e dello sciopero, ma ne precisano il contenuto ponendo un punto fermo nella loro distinzione secondo il quale per integrare la nozione tipica di serrata e' sufficiente il comportamento anche di un singolo soggetto, purche' sia datore di lavoro e dalla sua condotta consegua la sospensione del rapporto di lavoro nell'ambito dell'azienda, mentre perche' si abbia sciopero e', invece, necessaria una sospensione del lavoro da parte di una pluralita' di lavoratori che agiscano d'accordo per il perseguimento di un comune interesse. Da questa distinzione che trova riscontro nella realta' socio-economica, deriva che non puo' considerarsi serrata l'astensione dal lavoro di un soggetto che personalmente gestisce un'azienda, in quanto, non avendo persone alle proprie dipendenze e non essendo percio' datore di lavoro, non puo' col suo contegno dar luogo a quella sospensione di lavoro subordinato che e' elemento indispensabile per la configurazione di questa forma di autotutela.

Massima n. 8043

Impropriamente l'art. 506 del cod.pen., definisce serrata la sospensione del lavoro dei piccoli esercenti che personalmente gestiscono un'azienda industriale o commerciale nel campo di una professione, di un'arte o un mestiere giacche' la realta' dimostra che in tali casi non ci si trova di fronte a datori di lavoro, bensi' ad una categoria di lavoratori definibili autonomi la cui forma di autotutela, strutturata dallo stesso codice sul modello di quello dei lavoratori dipendenti (l'art. 506 esige per la punibilita' dei piccoli esercenti che essi sospendano collettivamente -almeno in numero di tre- il lavoro) non puo' non essere compresa in quel piu' ampio concetto di sciopero che ha trovato modo di esprimersi nell'attuale mondo del lavoro.

Massima n. 8044

Deve ritenersi lecita la sospensione del lavoro attuata dai piccoli esercenti per protesta contro fatti o provvedimenti incidenti sul contenuto economico della loro attivita' aziendale, poiche' questa attivita', nel caso di esercenti che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze, coincide interamente con l'attivita' soggettiva e personale di questa speciale categoria di lavoratori autonomi i cui interessi trovano ampia protezione nelle norme racchiuse nel titolo terzo, parte prima, della Costituzione.

Massima n. 8045

Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 40 Cost. che riconosce il diritto di sciopero, dell'art. 506, in relazione all'art. 505 del Cod.pen., nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuato per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alle proprie dipendenze, giacche' questa forma di autotutela impropriamente definita come serrata dal cod. pen., ma giuridicamente strutturata nel modello dello sciopero dei lavoratori dipendenti, rientra in quel piu' ampio concetto di sciopero, tipico della categoria del lavoratori autonomi, che ha trovato modo di esprimersi nell'attuale mondo del lavoro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 506, in relazione all'art. 505, del codice penale, nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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