Corte costituzionale
Sentenza n. 221/1975
Corte cost., sent. 17 luglio 1975, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 221/1975
- Data di deposito
- 17 luglio 1975
- Data di decisione
- 8 luglio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:221
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972
- legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 30 dicembre 1972
- art. 4, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 53, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 71, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
Parametri
Massime
Massima n. 8034
Nel giudizio di legittimita' costituzionale di una legge regionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e' inammissibile il motivo di ricorso cui non si sia fatto alcun riferimento nella determinazione governativa di rinvio della legge al Consiglio regionale per la nuova deliberazione. E' ben vero che, all'osservanza dell'art. 127 Cost. puo' essere sufficiente che i motivi del rinvio e quelli della successiva impugnativa coincidano almeno nelle loro linee essenziali (sent. 132 del 1975 e 147 del 1972), anche se, in sede di rinvio, solo "sinteticamente" enunciati (sent. n. 8 del 1967); ma a tale ipotesi non e' riconducibile il motivo di ricorso che contesti radicalmente la competenza regionale nella materia quando la formula adoperata nel telegramma di rinvio adduca il contrasto "con i principi della legge nazionale del settore" che sembra, anzi, dare per ammessa la competenza regionale nel settore medesimo.
Massima n. 8035
La materia dell'edilizia residenziale pubblica, cui l'articolo 117 Cost. non fa alcun espresso riferimento, e' materia essenzialmente composita, articolandosi in una triplice fase: la prima, avente carattere di presupposto rispetto alle altre, propriamente urbanistica; la seconda, di programmazione e realizzazione delle costruzioni, concettualmente riconducibile ai "lavori pubblici" e tradizionalmente rientrante nell'ambito dell'organizzazione amministrativa statale, centrale e periferica, cui spetta la cura dei pubblici interessi a quelli inerente; la terza, infine, attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi, in locazione ed in proprieta', etc.), limitatamente all'edilizia residenziale pubblica in senso stretto, cosi' come definita nell'art. 1 del D.P.R. n. 1035 del 1972 (comprendente gli alloggi costruiti da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato).
Massima n. 8036
Tanto la materia dell'urbanistica quanto quella dei "lavori pubblici di interesse regionale" sono comprese nell'elenco dell'art. 117, senza riserve od ulteriori distinzioni nel loro interno e percio' non e' lecito postulare la esclusione da quest'ultima di quel che piu' particolarmente concerne l'edilizia residenziale pubblica, nella sua accezione piu' ampia, entro il limite, ovviamente, della dimensione regionale degli interessi al cui soddisfacimento le relative attivita' sono rivolte (nessun dubbio sorgendo, invece, quanto alle funzioni propriamente urbanistiche, pur se prodromiche e strumentali rispetto all'edilizia pubblica, delle quali il D.P.R. n.8 del 1972 conferma espressamente il passaggio alle Regioni gia' disposto dall'art. 7 della legge n. 865 del 1971).
Massima n. 8037
Le funzioni amministrative statali in materia di edilizia residenziale pubblica, delegate alle regioni dall'art. 4 della legge n. 865 del 1971, devono considerarsi trasferite alle Regioni a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 1036 del 1972, alla cui emanazione era limitata nel tempo la delega stessa, ed al quale era demandata la soppressione degli enti operanti nel settore e il riordinamento degli I.A.C.P., necessari presupposti del vero e proprio trasferimento delle dette funzioni amministrative.
Massima n. 8038
I principi della legislazione statale in materia di edilizia residenziale pubblica non contemplano un divieto di interventi finanziari negli interessi di mutui di preammortamento: la circostanza che la legislazione statale (art. 53 legge n. 865 del 1971 e art. 71 T.U. 28 aprile 1938 n. 1165) attui tali forme di agevolazioni creditizie mediante la capitalizzazione degli interessi non esclude la legittimita' di sistemi diversi, rivolti alle analoghe finalita' di accelerare l'effettiva realizzazione delle costruzioni in programma.
Massima n. 8039
Non invade la materia del credito, certamente riservata allo Stato, la legge regionale che si limita a concedere una particolare agevolazione agli enti costruttori che vogliano stipulare mutui per prefinanziamento, assicurando agli stessi un concorso parziale dell'onere dei relativi interessi; si tratta di una misura rientrante, tipicamente, tra le varie forme di incentivazione di attivita' economiche, in ordine alle quali non potrebbe disconoscersi la competenza regionale, sempre che si tratti di materie comprese nell'elenco dell'art. 117 della Costituzione.
Massima n. 8040
La temporaneita' degli interventi predisposti da una legge regionale unitamente alla predeterminazione del limite massimo del contributo, che in nessun caso (quali che siano le variazioni dei tassi ufficiali) potrebbero andare oltre la misura fissata, concorrono ad escludere che possano derivarne gravi ripercussioni (comunque indirette) sulla manovra del credito e che pertanto la legge in questione abbia violato il limite territoriale di validita', inerente ad ogni specie e tipo di potesta' normative regionali.
Massima n. 8041
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale della legge della Regione della Lombardia 1 marzo 1973, riapprovata l'1 maggio 1973, concernente concessione di contributi per la copertura degli oneri di prefinanziamento per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità Costituzionale della legge della Regione della Lombardia concernente concessione di contributi per la copertura degli oneri di prefinanziamento per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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