Corte costituzionale
Sentenza n. 215/1975
Corte cost., sent. 15 luglio 1975, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/1975
- Data di deposito
- 15 luglio 1975
- Data di decisione
- 8 luglio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 262, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 261, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 8025
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 261 e 262, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) che prevede la dichiarazione del fallimento fiscale nei confronti dell'imprenditore che si sia reso moroso nel pagamento di almeno sei rate di imposte ancorche' la iscrizione a ruolo sia provvisoria. La differenza tra l'imprenditore commerciale che abbia contestato l'accertamento tributario e l'imprenditore commerciale che non ha effettuato alcuna contestazione con la conseguenza che il credito tributario e' definitivo non costituisce ai fini della disciplina del fallimento fiscale elemento decisivo che imponga una diversita' di disciplina: pertanto gli artt. 261 e 262 che ai fini della dichiarazione del fallimento fiscale non distinguono tra le due ipotesi non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 8026
E' rispettata la disposizione di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nelle ipotesi in cui la norma di legge ordinaria garantisca l'esercizio nel processo delle situazioni giuridiche quali emergono dalla legge sostanziale: conseguentemente non violano il detto principio costituzionale gli artt. 261 e 262 del D.P.R. n. 645 del 1958 che disciplinano la dichiarazione di fallimento fiscale.
Massima n. 8027
Gli artt. 261 e 262 del D.P.R. n. 645 del 1958, non violano l'art. 101 della Costituzione nel procedimento per la dichiarazione del fallimento fiscale, infatti, il tribunale non e' condizionato dalla pubblica Amministrazione ma e' chiamato ad accertare ed accerta, in funzione della richiesta pronuncia di fallimento, l'esistenza in concreto dei presupposti del fallimento ed in particolare di quello obiettivo costituito dal ripetuto inadempimento dell'obbligo fiscale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale degli artt. 261 e 262 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 101 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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