Corte costituzionale
Sentenza n. 201/1975
Corte cost., sent. 10 luglio 1975, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/1975
- Data di deposito
- 10 luglio 1975
- Data di decisione
- 27 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- art. 2, legge n. 692 del 4 agosto 1955
- art. 4, legge n. 692 del 4 agosto 1955
Parametri
Massime
Massima n. 7991
I presupposti attinenti alla giurisdizione ed alla competenza del giudice "a quo" sono insindacabili in sede di giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.
Massima n. 7992
Il principio della capacita' contributiva di cui all'art. 53 Cost. sul piano garantistico costituzionale deve essere inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacita' contributiva. L'indicazione della fattispecie cui la norma attribuisce tale efficacia indicativa avviene secondo valutazioni riservate al legislatore senza che spetti al giudice della legittimita' delle leggi alcun controllo, se non sotto il profilo della assoluta arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme. Cio' esclude la necessita' di una causalita' specifica dell'imposta, identificabile nel vantaggio del contribuente in rapporto allo scopo perseguito istituzionalmente dall'ente impositore, ai fini della giustificazione della relativa potesta' di imposizione. E cio' anche tenuto presente l'aspetto finalistico dell'art. 53 Cost., secondo cui la capacita' contributiva va utilizzata proporzionalmente ai fini della copertura delle spese pubbliche, poiche' tale elemento finalistico concerne, se mai, la complessiva capacita' del soggetto ma non si estende alla rispondenza della singola contribuzione a benefici individualizzati derivanti dalla contribuzione stessa.
Massima n. 7993
Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medicinali costituisce sufficiente presupposto rivelatore di ricchezza ai fini di giustificare l'imposizione a carico dei produttori di una prestazione tributaria commisurata al piano stesso, giacche' detto prezzo deve essere stabilito tenendo conto anche dell'esigenza della realizzazione di un profitto da parte delle imprese, ed e' quindi idoneo ad assumere funzione indicativa della loro capacita' contributiva, come elemento oggettivo razionalmente collegato con la situazione economica dei produttori.
Massima n. 7994
Non spetta al giudice della costituzionalita' delle leggi valutare, in funzione dell'art. 53 Cost., l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore, salvo il caso di assoluta arbitrarieta' ed irrazionalita' dell'imposizione. Tale principio vale anche per quanto riguarda la durata temporale del tributo, rappresentato, nelle specie, dallo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali imposto a carico dei produttori a favore degli enti mutualistici.
Massima n. 7995
Il fatto che l'imposizione patrimoniale consistente nello sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali imposto a carico dei produttori in favore degli enti mutualistici, possa essere resa operante a scelta degli enti a cio' autorizzati dalla legge stessa non attiene al momento impositivo della prestazione, ma al suo momento attuativo, il cui verificarsi rispetto all'esigenza garantistica che sta alla base dell'art. 23 della Costituzione, che prevede la riserva di legge in materia di prestazioni personali e patrimoniali e' indifferente, una volta che la prestazione risulti gia' sufficientemente precisata dalla legge. Cio' posto la detta facolta' non contrasta neppure con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., tenuto anche conto che alla scelta gli enti procedono in esecuzione di scopi assistenziali di interesse pubblico mediante atti i cui vizi sono eventualmente rilevabili nelle sedi competenti.
Massima n. 7996
La facolta' dell'I.N.A.D.E.L. di porre a carico del mutuato una parte del prezzo dei medicinali pur seguitando a percepire interamente lo sconto imposto a carico dei produttori, e variando quindi nella sostanza, l'entita' percentuale dello sconto stesso prevista dalla legge sul reale prezzo di vendita, non deriva dalle disposizioni impugnate (artt. 2 e 4 legge 4 agosto 1955, n. 692 e 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745), che si limitano a prevedere l'imposizione dello sconto e non possono quindi configurarsi come le fonti normative della lamentata variazione di incidenza percentuale degli sconti, la quale consegue, invece, a determinazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente con cui i mutuati sono chiamati, in qualche caso a concorrere nell'acquisto di medicinali, e sono adottate in esecuzione della legge n. 350 del 1946, con cui e' stata attribuita all'Ente stesso l'erogazione dell'assistenza sanitaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia) e dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata con l'ordinanza in epigrafe del pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3,23,41 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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