Corte costituzionale
Sentenza n. 197/1975
Corte cost., sent. 10 luglio 1975, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/1975
- Data di deposito
- 10 luglio 1975
- Data di decisione
- 27 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:197
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 131 del 23 febbraio 1960
- art. 1, legge n. 1013 del 21 ottobre 1964
Parametri
Massime
Massima n. 7983
La precisazione della questione, di esclusiva competenza del giudice che esercita il potere di iniziativa del processo incidentale di legittimita' costituzionale, delimita il giudizio della Corte. Pertanto non possono essere prese in esame le altre censure dedotte dalle parti.
Massima n. 7984
A norma dell'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n. 1013, l'imposta speciale, da esso istituita (fra l'altro) sulle unita' immobiliari urbane censite o da censire nel nuovo catasto urbano nelle categorie A.1 e A.8, si applica, con l'aliquota del 20 per cento, sul reddito imponibile determinato, con riferimento alla rendita catastale, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 131. Non puo' percio' sostenersi, in base a motivi, come quelli dedotti nelle ordinanze con cui e' stata sollevata la questione, attinenti alle norme sulla formazione delle categorie e classi catastali attraverso un procedimento amministrativo, che l'imposta prevista dall'indicato art.1 della legge n. 1013 del 1964, sia in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione, quando (come nelle premesse delle suddette ordinanze) al tempo stesso esplicitamente si riconosca che tali norme, di per se', sono immuni da censura. Ne' puo' quindi affermarsi che queste, ancorche' costituzionalmente legittime in vista della concreta determinazione della base imponibile del tributo fondiario, non possano costituire valido strumento per l'individuazione dell'oggetto del nuovo tributo. Di conseguenza, cadono le violazioni degli artt. 3, primo comma, e 53 Cost., anche affermate in proposito, ma sul presupposto della pretesa lesione dell'art. 23 Cost.. Cfr.: sent. n. 16 del 1965.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n. 1013 (Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso), sollevate dal tribunale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3,23 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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