Corte costituzionale
Sentenza n. 195/1975
Corte cost., sent. 10 luglio 1975, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/1975
- Data di deposito
- 10 luglio 1975
- Data di decisione
- 27 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 103, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 101, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 205, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 207, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 70, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 7977
Non e' dubbia la legittimazione del giudice delegato al fallimento a sollevare le questioni di legittimita' costituzionale delle norme che concernono le domande di rivendicazione, restituzione e separazione dei beni mobili pignorati, posseduti dal fallito. Per tali domande l'art. 103 legge fallimentare dispone che sono applicabili gli artt. 93 e 102; e che, se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato puo' sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione, con cauzione o senza. Posto che gli indicati provvedimenti del giudice delegato concernono diritti soggettivi specificamente considerati dall'art. 103 con riguardo alla proponibilita' dell'azione nel fallimento, deve ad essi riconoscersi la natura e l'efficacia di provvedimenti decisori impugnabili davanti al Tribunale nell'osservanza della disciplina dei diritti di difesa e dell'art. 24 della Costituzione. (L'Avvocatura dello Stato aveva eccepito l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale per non essere il giudice delegato al fallimento titolare di un potere decisorio giurisdizionale nella fase preliminare del procedimento previsto dall'art. 101, secondo e terzo comma, legge fallimentare, al quale rinvia l'art. 103 della stessa legge).
Massima n. 7978
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 101 e 103 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della societa' Massimo Del Fante ed altri, con ordinanza 21 ottobre 1972, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Massima n. 7979
Non si ravvisa la violazione, genericamente affermata, degli artt. 3 e 24 Cost. sotto il profilo della mancata previsione, nei citati artt. 101 e 103 legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nel contraddittorio nei confronti dell'esattore comunale. I rapporti tra la disciplina della procedura fallimentare e l'espropriazione esattoriale sono regolati dall'art. 205 T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. L'autonomia del procedimento previsto da tale norma esclude ovviamente la partecipazione dell'esattore al giudizio di rivendica nella procedura fallimentare.
Massima n. 7980
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207 "e norme connesse" T.U. leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della societa' Massimo del Fante ed altri, in riferimento agli artt. 2, 24 e 29, secondo comma, della Costituzione. Questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare (sent. 67 del 1974) che i dubbi di costituzionalita' degli artt. 206, 208, 209, 227, D.P.R. n. 645 del 1958, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, 25, comma primo, e 102, comma primo, Cost. sono palesemente non fondati, in quanto l'esecuzione esattoriale e' regolata come un procedimento nel quale si manifesta energicamente il principio della esecutorieta' dell'atto amministrativo per assicurare la sollecita riscossione delle imposte, nel preminente interesse costituzionale di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, interesse che giustifica la prevalenza della particolare procedura esecutiva esattoriale anche rispetto a quella concorsuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli enti che esercitano il credito fondiario. Tali considerazioni valgono anche per quanto concerne l'art. 207, lett. b) citato (sent. 107 del 1969), nonche' per gli artt. 2, 24 e 29 Cost., che genericamente si assumono violati.
Massima n. 7981
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70 legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della societa' Massimo Del Fante ed altri, in riferimento agli artt. 2, 24 e 29, secondo comma, della Costituzione. La presunzione non viola i citati articoli della Costituzione perche': concerne non la sola moglie ma il coniuge del fallito; ha riferimento ad un acquisto limitato al quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento ed ammette la prova contraria; non si ravvisa alcun contrasto con l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi o incidenza su "limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal giudice delegato del tribunale di Avezzano con ordinanza 21 ottobre 1972:
a) degli artt. 101 e 103 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
b) dell'art. 207 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; e dell'art. 70 citata legge fallimentare, in riferimento agli articoli 2, 24 e 29, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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