Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1975

Corte cost., sent. 8 luglio 1975, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/1975
Data di deposito
8 luglio 1975
Data di decisione
27 giugno 1975
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 35, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 35, comma 1, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 35, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 37, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 7969

Le medesime considerazioni per cui la Corte ha riconosciuto la legittimita' del trattamento differenziato risultante dall'art. 35 dello Statuto dei lavoratori per i lavoratori delle imprese industriali e commerciali, ovvero delle imprese agricole, secondo che sussistano o meno, nei singoli casi concreti, i requisiti ivi stabiliti nel primo e nel secondo comma, potrebbero a maggior regione valere anche per giustificare la inapplicabilita' dell'art. 18 nei confronti dei dipendenti da datori di lavoro non imprenditori. Ma altri ed ancor piu' evidenti motivi possono aggiungersi: di fronte alle imprese, caratterizzate dallo scopo di lucro e dai tipi di organizzazione rispondenti alle esigenze della produzione di beni o di servizi, le diverse categorie di datori di lavoro non qualificabili professionalmente come imprenditori si distinguono nettamente, sia per la mancanza di attivita' lucrativa sia per il difetto di forme organizzative e di risorse finanziarie comparabili a quelle proprie delle attivita' imprenditoriali. La profonda diversita' di queste situazioni rispetto a quelle tipiche delle imprese industriali, commerciali, agricole, giustifica la diversita' della disciplina anche per quanto attiene alle garanzie di stabilita' dei posti di lavoro dei dipendenti. Si tratta di valutazione e scelte discrezionali di politica legislativa, relative a condizioni economico-sociali che potranno anche mutare nel tempo e determinare quindi la modificazione, ma che non sono censurabili sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, in quanto fondate su presupposti obbiettivi e razionalmente ammissibili, e nemmeno sotto il profilo dei principi costituzionali di tutela del lavoro e dei lavoratori, in quanto non puo' dirsi che confliggano direttamente con le enunciative degli artt.4, 35, primo comma e 41, secondo comma.

Massima n. 7970

Salva la liberta' di organizzazione sindacale che l'art. 39 della Costituzione garantisce a tutti i lavoratori, il legislatore ha istituito uno speciale regime per le forme di organizzazione ad azione sindacale aziendale, nell'interno delle imprese e delle unita' produttive in cui esse possono articolarsi, e non puo' ravvisarsi irragionevole o ingiustificata disparita' di trattamento per il fatto che tale speciale regime risultante dal titolo III dello Statuto dei lavoratori non sia stato esteso anche nei confronti delle c.d. organizzazioni di tendenza, come i partiti a movimenti politici o i sindacati (rispetto ai quali la creazione di organismi sindacali interni presenterebbe una vera e propria incongruenza nel caso di incompatibilita' di indirizzi ideologici), o nei confronti delle associazioni private a scopo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale, e di altri eventuali datori di lavoro non imprenditori, quali i professionisti, le cui forme elementari di organizzazione sono di regola manifestamente inidonee a consentire le svolgimento di una vita sindacale interna, analoga a quella che normalmente si verifica nell'ambito delle imprese aventi certe dimensioni, o delle loro eventuali unita' produttive rispondenti ai requisiti minimi fissati dall'art. 35 dello Statuto dei lavoratori.

Massima n. 7971

Le enunciative dell'art. 37 sulla applicabilita' dello Statuto ai rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti da enti pubblici, economici o non, comprendono necessariamente anche l'art. 35, che definisce il campo di applicazione delle disposizioni dell'art. 18 e del titolo III della legge. Queste disposizioni, pertanto, saranno applicabili anche agli enti pubblici, svolgenti esclusivamente o prevalentemente attivita' economica, e come tali assimilabili alle imprese, sulla base degli stessi criteri e limiti numerici stabiliti nei primi due commi dell'art. 35. I quali non determinano quindi nemmeno sotto questo profilo ingiustificata disparita' di trattamento, ne' tra imprese ed enti pubblici economici, ne' tra datori di lavoro non imprenditori ed enti pubblici non economici (per i quali ultimi, inoltre, l'art. 37 fa' espressa riserva dell'eventuale diverso regolamento secondo norme speciali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevata dal pretore di La Spezia con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della stessa legge, nella parte in cui limita l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 18 alle sole imprese industriali, commerciali ed agricole, sollevata dai pretori di Milano, Bergamo, Manfredonia e Latina con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, primo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della stessa legge, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle disposizioni del titolo III, "Dell'attività sindacale", nei confronti dei datori di lavoro privati non imprenditori, sollevata dal tribunale di Trani con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

Testo integrale

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