Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1975

Corte cost., sent. 8 luglio 1975, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
187/1975
Data di deposito
8 luglio 1975
Data di decisione
27 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:187

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, legge n. 903 del 21 luglio 1965
  • art. 3, comma 1, lett.h, legge n. 903 del 21 luglio 1965
  • art. 2, legge n. 238 del 18 marzo 1968
  • art. 3, comma 1, lett. h, legge n. 903 del 21 luglio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 7958

Il problema di costituzionalita' con riferimento all'art. 38 Cost. delle norme che, fino al 1976, dispongono una contribuzione a favore del Fondo sociale e a carico di enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (art. 3, primo comma, lett. h), e 5, secondo e terzo comma, della legge n. 903 del 1965 e art. 2 della legge n. 238 del 1968), si puntualizza sulla possibilita' di fornire una giustificazione razionale alle contribuzioni che tali enti sono chiamati ad apportare al bilancio dell'INPS per incrementare il fondo sociale. Tale giustificazione va rinvenuta nella identita' di fini previdenziali che l'INPS e gli enti sostitutivi perseguono ciascuno per i propri iscritti, identita' in cui va ricercata la ragione che legittima l'onere imposto, in un sistema che, distaccandosi da una concezione puramente contributiva della previdenza, si manifesta sempre piu' sensibile a motivi di solidarieta' sociale. Ne' ha valore in contrario l'argomento, prevalentemente nominalistico, che i suddetti enti sostitutivi, dovendo rientrare fra gli istituti "integrati" dallo Stato, cui l'art. 38 Cost. fa riferimento, non potrebbero essere trasformati in enti "integratori" dell'INPS, giacche' il concetto di integrazione non e' puramente economico e una rigida contrapposizione fra istituti "integrati" e "integratori" e' sicuramente estranea al precetto costituzionale.

Massima n. 7959

Non contrastano con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, le norme che impongono alle categorie di cittadini iscritti a fondi sostitutivi della previdenza sociale una contribuzione al fondo sociale a titolo di solidarieta' sociale. Ed invero, premesso che il contributo, oltre ad essere temporaneo, non sembra insopportabile per il suo ammontare, deve ritenersi che, per provvedere alle esigenze della collettivita' nazionale, non e' necessario ricorrere sempre ed esclusivamente ai mezzi della finanza pubblica, ma si possono anche chiedere prestazioni speciali ad organismi particolari o a particolari categorie di cittadini, oggettivamente individuati per le loro caratteristiche di appartenenza a gruppi che, sulla base di una congrua valutazione, risultino prossime per composizione e per interessi a quelli di coloro cui si rivolge, in un determinato momento, l'attenzione e la cura del legislatore.

Massima n. 7960

Le norme che impongono solo ad alcuni fondi sostitutivi della previdenza sociale una contribuzione a favore del fondo sociale, esonerando dal contributo i regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Casse di previdenza amministrate dal Ministero del Tesoro e i fondi speciali amministrati da enti pubblici territoriali e da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non contrastano con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la scelta degli onerati, come quella degli enti esclusi dalla contribuzione, operata dal legislatore nella sua discrezionalita', non appare ingiustificata sul piano razionale e trova la sua ragione d'essere proprio nel fatto che l'azione degli onerati e' sostitutiva di quella specifica dell'INPS nel campo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Massima n. 7961

Le norme che impongono una contribuzione, a favore del Fondo sociale, a carico degli enti sostitutivi della previdenza sociale, non contrastano con l'art. 53 della Costituzione: ed invero la censura che la imposizione del contributo sia stata effettuata a prescindere dalla capacita' contributiva degli enti onerati non ha fondamento, sia perche' non mancava nella legge un meccanismo di adeguamento dell'onere contributivo alla situazione patrimoniale di tali organismi, sia perche', in definitiva, colpiti dalla contribuzione erano gli iscritti a quegli enti previdenziali, nei cui confronti veniva dalla legge autorizzato un aumento dei contributi. Ne' la violazione del principio della capacita' contributiva potrebbe prospettarsi nei confronti degli iscritti agli enti sostitutivi della previdenza sociale, perche' deve presumersi che una valutazione di quella capacita' sia stata operata dalla legge e con risultato affermativo, trattandosi di appartenenti ad aziende o istituti che assicurano ai propri dipendenti un trattamento pensionistico ordinariamente superiore a quello dei dipendenti pubblici e a cui un onere, di percentuale modesta (2%) e di durata limitata nel tempo, poteva percio' essere imposto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma primo, lettera h, e 5, comma secondo, della legge 21 luglio 1965, n. 903, sulla riforma della previdenza sociale, nonché dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 238, contenente norme di proroga e di integrazione della precedente; questioni proposte con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 38, 2, 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

Testo integrale

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