Corte costituzionale
Sentenza n. 152/1975
Corte cost., sent. 19 giugno 1975, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/1975
- Data di deposito
- 19 giugno 1975
- Data di decisione
- 6 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 35, comma 1, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 7901
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, comma primo, della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori). Invero, la ragione del diverso limite numerico adottato per le imprese agricole rispetto a quelle industriali va ricercata nelle sensibili differenze, organizzative e strutturali, che nella realta' economica e sociale del nostro paese separano le une delle altre. E, d'altro canto, come fu gia' rilevato con la sent. n. 55 del 1974, l'esigenza di salvaguardare la funzionalita' delle unita' produttive (intese quali autonome articolazioni di una piu' complessa organizzazione imprenditoriale) ed, in ispecie, di quelle con minor numero di dipendenti (nelle quali la reintegrazione nel medesimo ambiente del dipendente licenziato potrebbe determinare il verificarsi di situazioni di tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro) e' sufficiente a giustificare la tipizzazione di diverse fattispecie ai fini di una disciplina non uniforme dai licenziamenti individuali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) sollevate dal pretore di Torino, dal pretore di Treviglio e dal pretore di Portoferraio con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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