Corte costituzionale

Sentenza n. 147/1975

Corte cost., sent. 19 giugno 1975, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
147/1975
Data di deposito
19 giugno 1975
Data di decisione
6 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:147

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1220 del 18 ottobre 1942
  • art. 6, decreto luogotenenziale n. 90 del 8 marzo 1945
  • art. 8, legge n. 206 del 12 maggio 1949

Parametri

Massime

Massima n. 7895

Risponde ai principi consacrati nell'art. 42 della Costituzione che l'asse ereditario sia assoggettato, in conformita' anche con l'art. 53 della Costituzione, ad un'imposta progressiva, a carattere prevalentemente reale, a prescindere dall'imposta personale sulle eredita'. Le norme istitutive di tale imposta progressiva non possono ritenersi costituzionalmente illegittime per il fatto che il cumulo delle due imposte, a seconda del valore dell'asse, puo' far si' che quote di uguale valore siano gravate da imposte di ammontare differente, in quanto non e' irrazionale avere ritenuto diverse, agli effetti tributari, successioni ereditarie per quote dello stesso valore da assi di valore diverso. Ne' puo' ritenersi violato il principio della capacita' contributiva, in quanto nelle imposte a carattere reale la capacita' contributiva e' data dal valore del bene tassato e non dal patrimonio del soggetto o dei soggetti ai quali il bene appartiene.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 4 maggio 1942, n. 434 (imposta sul valore netto globale delle successioni), convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220, dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 (modificazioni delle imposte sulle successioni e donazioni), e dell'art. 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e donazioni), sollevata dal tribunale di Palermo con ordinanza 17 novembre 1972, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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