Corte costituzionale
Sentenza n. 147/1975
Corte cost., sent. 19 giugno 1975, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 147/1975
- Data di deposito
- 19 giugno 1975
- Data di decisione
- 6 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:147
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1220 del 18 ottobre 1942
- art. 6, decreto luogotenenziale n. 90 del 8 marzo 1945
- art. 8, legge n. 206 del 12 maggio 1949
Parametri
Massime
Massima n. 7895
Risponde ai principi consacrati nell'art. 42 della Costituzione che l'asse ereditario sia assoggettato, in conformita' anche con l'art. 53 della Costituzione, ad un'imposta progressiva, a carattere prevalentemente reale, a prescindere dall'imposta personale sulle eredita'. Le norme istitutive di tale imposta progressiva non possono ritenersi costituzionalmente illegittime per il fatto che il cumulo delle due imposte, a seconda del valore dell'asse, puo' far si' che quote di uguale valore siano gravate da imposte di ammontare differente, in quanto non e' irrazionale avere ritenuto diverse, agli effetti tributari, successioni ereditarie per quote dello stesso valore da assi di valore diverso. Ne' puo' ritenersi violato il principio della capacita' contributiva, in quanto nelle imposte a carattere reale la capacita' contributiva e' data dal valore del bene tassato e non dal patrimonio del soggetto o dei soggetti ai quali il bene appartiene.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 4 maggio 1942, n. 434 (imposta sul valore netto globale delle successioni), convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220, dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 (modificazioni delle imposte sulle successioni e donazioni), e dell'art. 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e donazioni), sollevata dal tribunale di Palermo con ordinanza 17 novembre 1972, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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