Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1975
Corte cost., sent. 28 maggio 1975, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1975
- Data di deposito
- 28 maggio 1975
- Data di decisione
- 21 maggio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:133
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo del 24 aprile 1974
- art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 13 del 16 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 7855
La legge d'interpretazione autentica - in quanto impone di riconoscere un certo contenuto alla legge interpretata - ha di per se' un effetto innovativo che non puo' essere sottratto al controllo di legittimita' costituzionale. (Nella specie la Regione Abruzzo aveva eccepito l'inammissibilita' del ricorso perche' tardivo, dato che esso era stato proposto dal Governo avverso la legge regionale 24 aprile 1974 di interpretazione autentica dell'art. 1 legge regionale 16 marzo 1973, n. 13, che non era stata a suo tempo impugnata).
Massima n. 7856
La sentenza 24 febbraio 1972, n. 40, ha affermato, con riguardo allo stato giuridico ed economico del personale regionale, la validita' costituzionale del principio stabilito dall'art. 67 legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, che vieta alle Regioni di stabilire un trattamento economico al proprio personale piu' favorevole di quello spettante al personale statale. Tale principio non esclude che, per il personale statale o di enti locali, comandato a prestare servizio fuori sede presso uffici regionali, le Regioni possano autorizzare indennita' per il tempo del comando, nell'esercizio del potere legislativo che l'art. 117, primo alinea, Cost. loro attribuisce in materia di ordinamento degli uffici. L'art. 65 legge 10 febbraio 1953, n . 62, che prevede il comando del personale statale o di enti locali necessario per la prima costituzione degli uffici regionali, vieta indennita' per il comando in sede. Il termine di 180 giorni in un anno - stabilito per l'indennita' di missione dall'art. 1 legge 15 aprile 1961, n. 291, sostituito dall'art. 1 legge 18 dicembre 1973, n. 836 - e' derogabile per circostanze speciali con "apposita motivazione ministeriale". La derogabilita' e le circostanze speciali sono considerate dal citato art. 65 legge n. 62 del 1953, che dispone il comando "in quanto sia necessario" ed e' norma temporanea in quanto rivolta a disciplinare la prima fase di impianto degli uffici della Regione (sentenza n. 40 del 1972). Alla luce di tali principi deve ritenersi non fondata, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso 11 maggio 1974 avverso la legge della Regione Abruzzo concernente "interpretazione autentica della legge regionale 16 marzo 1973, n. 13", riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 1974, concernente la indennita' di missione da corrispondere - prescindendo dal suddetto limite di 180 giorni in un anno - al personale statale o di enti locali comandato a prestare servizio fuori sede presso gli uffici della Regione, fino alla data di effettivo inquadramento dello stesso personale nel ruolo organico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso 11 maggio 1974 avverso la legge della Regione Abruzzo concernente "interpretazione autentica della legge regionale 16 marzo 1973, n. 13", riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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