Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1975

Corte cost., sent. 28 maggio 1975, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
124/1975
Data di deposito
28 maggio 1975
Data di decisione
21 maggio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, cpv., regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 27, All. A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 26, All. A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 16, regio decreto n. 1538 del 30 settembre 1920
  • art. 27, All. A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1941
  • art. 15, regio decreto n. 1538 del 30 settembre 1920

Parametri

Massime

Massima n. 7835

Se viene sollevata questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge ordinaria che rinvia alla disciplina della contrattazione collettiva, l'oggetto del giudizio e' la norma di legge ordinaria e non quella della contrattazione collettiva. E', pertanto, infondata l'eccezione di inammissibilita' della questione proposta sotto il profilo che sarebbe stata demandata all'esame della Corte una norma della contrattazione collettiva. (Nella fattispecie erano stati denunziati gli artt. 1 cpv. del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, concernente il "coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione", e 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento all. A allo stesso r.d.).

Massima n. 7836

Se il giudice a quo, essendosi espressamente posto il problema della sua giurisdizione, l'ha risolto in senso affermativo, la relativa eccezione di inammissibilita' della questione e' da disattendere conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentt. n. 65/1962; n. 111/1963; n. 1/1969).

Massima n. 7837

Sebbene il diritto alle indennita' di fine lavoro non possa venir meno a causa dei motivi che hanno portato alla risoluzione del rapporto, cio' non impedisce al legislatore di considerare globalmente il trattamento di quiescenza e di privilegiare le indennita' di fine lavoro o la pensione in base a scelte discrezionali. Alla stregua di tali scelte, ben puo', dunque, il legislatore prevedere che una determinata categoria goda di un trattamento pensionistico particolare e che, per i lavoratori che questo trattamento abbiano conseguito, ogni statuizione inerente alle indennita' di fine lavoro sia rimessa alla contrattazione collettiva. Sono, pertanto, infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 cpv. del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., e degli artt. 26, 5x, 6x e 7x comma, e 27 del regolamento all. A al medesimo r.d., in riferimento agli stessi precetti costituzionali e all'art. 35 Cost., limitatamente agli autoferrotranvieri con diritto a pensione.

Massima n. 7838

L'art. 26, quinto comma, del regol. all. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nel riconoscere ai dipendenti autoferrotranvieri che cessano dal servizio senza diritto a pensione e l'indennita' di buonuscita, non esclude il computo della tredicesima e quattordicesima mensilita' e degli altri emolumenti accessori, dovendo la dizione normativa essere interpretata secondo gli stessi criteri che in tema di indennita' di anzianita', sono fissati dal combinato disposto degli artt. 2120, terzo comma, e 2121, primo comma, del codice civile. A condizione che si interpreti in tal senso la norma denunziata, non sussiste violazione degli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.

Massima n. 7839

L'indennita' di buonuscita dei dipendenti autoferrotranvieri senza diritto a pensione, essendo sostitutiva della pensione e compensativa del mancato pensionamento, ha la stessa natura di intrasmissibilita' ereditaria propria della pensione. E', pertanto, infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del regol. all. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, e degli artt. 15 e 16 del r.d. 30 settembre 1920, n. 1538, che escludono gli eredi del dipendente autoferrotranviere deceduto senza aver maturato la pensione, dal diritto a conseguire iure successionis l'indennita' di buonuscita.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, relativamente agli autoferrotranvieri non aventi diritto a pensione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma, del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare - , filovie ed autolinee in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze 25 ottobre 1972 del tribunale di Torino e 22 novembre 1973 e 31 gennaio 1974 della Corte d'appello di Torino;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, relativamente agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, dell'art. 1, capoverso, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, degli artt. 26, quinto, sesto e settimo comma, e 27 del regolamento allegato A allo stesso regio decreto e degli artt. 15 e 16 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (Regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie e comuni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze 13 dicembre 1973 del pretore di Bari, 19 dicembre 1973 e 30 gennaio 1974 della Corte di cassazione, 19 dicembre 1973 del tribunale di Torino, 12 gennaio 1974 del pretore di Genova, 1 aprile 1974 della Corte d'appello di Catania, 17 aprile 1974 del pretore di Cagliari e 22 aprile 1974 del pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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