Corte costituzionale
Sentenza n. 120/1975
Corte cost., sent. 21 maggio 1975, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/1975
- Data di deposito
- 21 maggio 1975
- Data di decisione
- 7 maggio 1975
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 226, ultimo co., codice di procedura penale 1930
- art. 339, codice di procedura penale 1930
- art. 304-quater, codice di procedura penale 1930
- art. 8, legge n. 98 del 8 aprile 1974
Parametri
Massime
Massima n. 7827
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 226, ultimo comma, e 339 c.p.p. (testo antecedente alla legge n. 98 del 1974) sollevata, in riferimento agli artt. 15 e 24 della Costituzione, e gia' dichiarata non fondata con sent. n. 34 del 1973.
Massima n. 7828
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 226 ultimo comma, 339 (testo antecedente alla legge n. 98 del 1974) e 304 quater c.p.p. prospettate in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 della Costituzione. Invero il potere degli ufficiali di polizia di prendere diretta cognizione delle comunicazioni telefoniche intercettate, in raffronto al divieto di aprire le lettere e gli altri oggetti di corrispondenza sequestrati, non contrasta con il principio di eguaglianza, perche' le audizioni da parte della polizia delle conversazioni telefoniche possono essere indispensabili, sia pure sotto il vincolo del segreto. L'obbligo del segreto gravante su tutti coloro che vengono a conoscenza delle intercettazioni telefoniche, tutela il diritto alla riservatezza dei terzi estranei alle indagini, insieme al divieto di divulgare in pubblico dibattimento le comunicazioni non pertinenti al processo: non e' pertanto violato l'art. 15 della Costituzione. L'inesistenza dell'obbligo di immediato deposito dei verbali d'esecuzione delle intercettazioni (art. 304 quater c.p.p.) non viola il diritto di difesa, il quale non impone che alla parte sia data sempre immediata notizia di ogni atto istruttorio effettuato. Dall'innovazione introdotta con l'art. 5 della legge n. 98 del 1974, non puo' arguirsi l'illegittimita' della precedente disciplina ma un diverso apprezzamento politico in ordine alla opportunita' di consentire un piu' immediato controllo della difesa sui verbali d'intercettazione.
Massima n. 7829
L'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullita' insanabili previste dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto con la stessa legge) si applicano anche alle intercettazioni raccolte prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non contrasta, nei sensi della motivazione, con gli artt. 112 e 3 della Costituzione (obbligo del p.m. di esercitare l'azione penale e disparita' di trattamento di piu' imputati in ordine alle prove acquisite). L'interpretazione supposta dal giudice a quo - secondo cui la norma impugnata determinerebbe un'invalidazione a posteriori delle intercettazioni autorizzate dall'autorita' giudiziaria ma effettuate senza il rispetto delle nuove disposizioni - appare errata. Emerge dall'interpretazione letterale della nuova legge, suffragata dalla ratio della stessa, quale risulta dai lavori preparatori, e dall'intento di emanare una nuova disciplina in linea con i principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 34 del 1973, che il combinato disposto degli artt. 5 ed 8 della legge 98 del 1974 ha stabilito che non si possa tenere alcun conto delle intercettazioni effettuate in difformita' della legge che le disciplina - superandosi cosi' il contrario orientamento giurisprudenziale per cui avrebbe dovuto prevalere il libero convincimento del giudice - e che tale nullita' assoluta ed insanabile opera anche in relazione alle intercettazioni raccolte prima dell'entrata in vigore della nuova legge, in contrasto con le norme all'epoca vigenti. La contraria interpretazione, implicante l'eccezionale invalidazione a posteriori di prove ritualmente assunte secondo la legge dell'epoca, contrasterebbe con il principio costituzionale di eguaglianza, discriminando tra prova e prova senza motivi costituzionalmente validi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 226, ultimo comma, e 339 del codice di procedura penale (nel testo antecedente alla legge n. 98 del 1974), sollevata, in riferimento agli artt. 15 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza 18 dicembre 1972 in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 34 del 1973;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 226, ultimo comma, 339 (testo antecedente alla legge n. 98 del 1974) e 304 quater del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza 18 dicembre 1972 in epigrafe indicata;
dichiara non fondata, nei sensi della motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (tutela della riservatezza e della libertà e segretezza della corrispondenza), sollevata, in riferimento agli articoli 112 e 3 della Costituzione, con l'ordinanza 24 settembre 1974 in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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