Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1975
Corte cost., sent. 21 maggio 1975, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1975
- Data di deposito
- 21 maggio 1975
- Data di decisione
- 7 maggio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:118
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7822
L'art. 319, primo comma, c.p.c., nella parte in cui statuisce che dinanzi al conciliatore in un comune sede di pretura, a differenza di quello di un comune che non lo sia, le parti non possono farsi rappresentare da persona diversa da un difensore tecnico, non viola gli artt. 3, primo comma, 24, primo (e secondo) comma, e 33, quinto comma, della Costituzione. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza ne' sotto il profilo della diversita' di trattamento, perche' nulla vieta alle parti di rilasciare a chiunque il mandato sostanziale sufficiente a legalizzare la presenza personale del mandatario; ne' sotto il profilo della ragionevolezza, perche' in un comune sede di pretura, a differenza di quello non sede di pretura, non e' difficile rivolgersi a un procuratore legale, con una spesa proporzionata al modesto valore della causa. Neppure e' violato l'art. 24, primo (e secondo) comma, Cost., perche' sia chi compare di persona, sia chi si faccia rappresentare da un mandatario non qualificato innanzi al conciliatore, ben puo' procurarsi da un professionista forense consulenze, memorie e pareri da produrre in causa. Non essendo il mandatario non qualificato non esercente il patrocinio a titolo professionale e' da escludere, infine, la violazione dell'art. 33, quinto comma, Cost., a prescindere dalla irrilevanza e contraddittorieta' della relativa questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che dinanzi al giudice conciliatore in Comune sede di pretura le parti che non stiano in giudizio di persona, possono farsi rappresentare soltanto da procuratori o patrocinatori legali, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo (e secondo) comma, e 33, quinto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI- Cancelliere
Testo integrale
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