Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1975

Corte cost., sent. 7 maggio 1975, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/1975
Data di deposito
7 maggio 1975
Data di decisione
24 aprile 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:103

Norme oggetto del giudizio

  • art. 255, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 26 ottobre 1955
  • art. 225, regio decreto n. 148 del 4 febbraio 1915

Parametri

Massime

Massima n. 7789

E' illegittimo - per contrasto con gli artt. 116 e 117 della Costituzione - l'art. 255 dell'Ordinamento degli enti locali nella regione siciliana (approvato con D.L. REG. 26 ottobre 1955, n. 6, poi recepito nella legge reg. 15 marzo 1963, n. 16), in quanto - nel disciplinare l'istituto dell'azione popolare comunale supplettiva, in maniera difforme da quella - prevista dalla legislazione statuale (sia sotto il profilo della legittimazione che delle condizioni per il suo esercizio) - viola la riserva statuale relativa alla materia, qui interessata, del processo. Cfr.: sent. nn. 4 del 1956; 35 e 46 del 1958; 128 del 1968.

Massima n. 7790

E' illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 225 del t.u. della legge comunale e provinciale approvata con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore con l'art. 23 della legge 9 giugno 1947, n. 530, nella parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente, anziche' a qualsiasi cittadino, l'esercizio dell'azione popolare supplettiva in materia di interesse comunale, ivi disciplinato. Cfr.: sent. n. 38 del 1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 255 dell'Ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo regionale 26 ottobre 1955, n. 6, poi recepito nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 225 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore con l'art. 23 della legge 9 giugno 1947, n. 530, nella parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente, anziché a qualsiasi cittadino, l'esercizio dell'azione popolare ivi disciplinata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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