Corte costituzionale
Ordinanza n. 216/1975
Corte cost., ord. 15 luglio 1975, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 216/1975
- Data di deposito
- 15 luglio 1975
- Data di decisione
- 8 luglio 1975
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 1, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
- art. 21, comma 2, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
- legge n. 6 del 12 febbraio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 8028
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma primo e secondo, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la competenza a decidere in ordine alle istanze di liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18; questione sollevata in riferimento agli artt. 13, comma secondo, 102, comma primo, 111, commi primo e secondo Cost., e del tutto identica a quella risolta con la sent. n. 204 del 1974 con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 43 R.D. 28 maggio 1931, n. 602, dal quale l'art. 21 R.D.L. 1934, n. 1404 ha tratto diretta derivazione. La sopravvenuta legge 12 febbraio 1975, n. 6, contenente norme in tema di liberazione condizionale, con l'art. 3 ha sottratto al Ministro della giustizia la competenza a deliberare sulla istanza di concessione di tale beneficio e l'ha attribuita alla sezione della Corte di appello per i minorenni su parere del magistrato che esercita le funzioni di giudice di sorveglianza).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina restituirsi gli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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