Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1974

Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/1974
Data di deposito
27 marzo 1974
Data di decisione
21 marzo 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 369, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7158

La peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata al P.M. (da non considerarsi alla stregua di una parte privata, perche' agisce esclusivamente a tutela di interessi generali nell'ambito dell'osservanza della legge) possono giustificare, almeno in linea generale, un regime diverso da quello stabilito per le parti private e per i loro difensori. Pertanto l'art. 369 cod. proc. pen., che non assegna alcun termine al Pubblico ministero per presentare le proprie requisitorie alla fine dell'istruttoria formale, a differenza di quanto dispone l'art. 372 c.p.p. per i difensori delle parti private, non puo' essere considerato in contrasto con il principio di eguaglianza, poiche' la disparita' di trattamento che da esso discende tra accusa e parti private, mentre non incide sull'esercizio del diritto di difesa, e' d'altra parte innegabilmente fondata sulle particolari caratteristiche organizzative dell'ufficio del P.M., che possono rendere non agevole la fissazione di limiti temporali ad ogni sua attivita'. Ne' d'altro canto puo' ritenersi che l'art. 369 c.p.p. sia in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione (sotto il profilo che, a causa della mancata prefissione di un termine, per la formulazione delle requisitorie, il processo sarebbe rimesso alla merce' del P.M.), in quanto, cio' che maggiormente differenzia la posizione del P.M. da quella delle parti private (che possono agire secondo il metro della propria convenienza) e' proprio il fatto che il P.M. esercita poteri-doveri connessi alla sua funzione, la cui osservanza non e' esente da controlli ed e' inoltre garantita, per i casi di inattivita' ingiustificata, da opportune sanzioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369 del codice di procedura penale, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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