Corte costituzionale
Sentenza n. 93/1974
Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/1974
- Data di deposito
- 27 marzo 1974
- Data di decisione
- 21 marzo 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 369, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7158
La peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata al P.M. (da non considerarsi alla stregua di una parte privata, perche' agisce esclusivamente a tutela di interessi generali nell'ambito dell'osservanza della legge) possono giustificare, almeno in linea generale, un regime diverso da quello stabilito per le parti private e per i loro difensori. Pertanto l'art. 369 cod. proc. pen., che non assegna alcun termine al Pubblico ministero per presentare le proprie requisitorie alla fine dell'istruttoria formale, a differenza di quanto dispone l'art. 372 c.p.p. per i difensori delle parti private, non puo' essere considerato in contrasto con il principio di eguaglianza, poiche' la disparita' di trattamento che da esso discende tra accusa e parti private, mentre non incide sull'esercizio del diritto di difesa, e' d'altra parte innegabilmente fondata sulle particolari caratteristiche organizzative dell'ufficio del P.M., che possono rendere non agevole la fissazione di limiti temporali ad ogni sua attivita'. Ne' d'altro canto puo' ritenersi che l'art. 369 c.p.p. sia in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione (sotto il profilo che, a causa della mancata prefissione di un termine, per la formulazione delle requisitorie, il processo sarebbe rimesso alla merce' del P.M.), in quanto, cio' che maggiormente differenzia la posizione del P.M. da quella delle parti private (che possono agire secondo il metro della propria convenienza) e' proprio il fatto che il P.M. esercita poteri-doveri connessi alla sua funzione, la cui osservanza non e' esente da controlli ed e' inoltre garantita, per i casi di inattivita' ingiustificata, da opportune sanzioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369 del codice di procedura penale, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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