Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1974
Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1974
- Data di deposito
- 27 marzo 1974
- Data di decisione
- 21 marzo 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:89
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 847 del 9 maggio 1961
- decreto del Presidente della Repubblica n. 841 del 2 gennaio 1962
Parametri
Massime
Massima n. 7151
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 39 e 76 della Costituzione, dei DD.PP.RR. 9 maggio 1961, n. 847, e 2 gennaio 1962, n. 841 - che attribuiscono efficacia erga omnes, rispettivamente, al contratto collettivo 29 maggio 1958 per le attivita' industriali del settore petrolifero e al contratto collettivo 29 maggio 1958 per il commercio - nelle parti in cui si assume che i contratti suddetti detterebbero una disciplina concorrente di rapporti di lavoro della medesima categoria di imprese esercenti la distribuzione di prodotti petroliferi, titolari di depositi costieri o di depositi interni sottoposti a permanente vigilanza doganale. Trattasi, infatti, di categorie diverse di imprese per dimensioni e ciascuna con proprio contratto collettivo. Ne' il differente trattamento fra imprese con depositi costieri e quelle con depositi interni non vigilati viola il principio di eguaglianza. Infatti, i depositi costieri e quelli interni vigilati rivelano un'attrezzatura e un'organizzazione tipicamente industriali e sono sottoposti ad una medesima disciplina fiscale dall'art. 4 del D.L. 5 maggio 1959, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 1957, n. 474; d'altro canto, la stessa equiparazione fra imprese con depositi costieri e vigilati e' prodotta nel successivo contratto collettivo del settore petrolifero del luglio 1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847 (Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la ricerca, l'estrazione, la raffinazione, la lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi, esclusa la ricerca, l'estrazione, la raffinazione e la lavorazione delle rocce asfaltiche e bituminose) e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481 (Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese commerciali), in quanto si riferiscano alla categoria dei lavoratori dipendenti da aziende che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui e siano titolari di depositi costieri; questione sollevata dal tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 39 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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