Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1974
Corte cost., sent. 20 marzo 1974, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1974
- Data di deposito
- 20 marzo 1974
- Data di decisione
- 7 marzo 1974
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 216, codice penale
- art. 213, codice penale
- art. 204, codice penale
- art. 633, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7123
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, 38 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con le sentenze n. 167 del 1972 e n. 148 del 1973.
Massima n. 7124
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204, 213 cod. pen. e 633 del cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 28 Cost. Le sentenze n. 167 del 1972 e 148 del 1973 hanno riconosciuta la legittimita' costituzionale dell'applicazione delle misure di sicurezza; gli artt. 204, 213 del cod. pen. e 633 del cod. proc. pen., sono stati impugnati nella loro stretta correlazione con l'art. 216 del codice penale per cui la decisione sulla loro legittimita' costituzionale e' intimamente legata con la decisione sullo stesso art. 216 del codice penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 27 e 38 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 167 del 21 novembre 1972 e n. 148 del 28 giugno 1973;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 213 del codice penale e 633 del codice di procedura penale, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 3,27 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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