Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1974
Corte cost., sent. 20 marzo 1974, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1974
- Data di deposito
- 20 marzo 1974
- Data di decisione
- 7 marzo 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, ultimo co., regio decreto n. 1814 del 29 luglio 1927
Parametri
Massime
Massima n. 7113
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, ultimo comma del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, sollevata dal pretore di Castelbaronia con ordinanza 10 settembre 1971 sui rilievi: a) che la dichiarazione unilaterale di vendita di un autoveicolo con firma del venditore autenticata da notaio, richiesta dalla norma ai fini della annotazione del trasferimento di proprieta' nel pubblico registro automobilistico, non rientrerebbe nella delega conferita al Governo, con gli artt. 13, comma secondo e 30 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, donde il contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.; b) che il potere di autenticazione attribuito al notaio costituirebbe prestazione imposta, anch'essa con norma regolamentare al di fuori della delega, in contrasto con l'art. 23 Cost.. La soluzione delle questioni proposte e' manifestamente irrilevante per la definizione del giudizio pendente dinanzi al giudice a quo, sul cui specifico oggetto - volto ad accertare se in ordine al trasferimento di proprieta' di un autoveicolo potesse considerarsi intervenuto l'incontro dei consensi delle parti, se cioe' tra le stesse si fosse perfezionato o non un contratto verbale di vendita - nessun rilievo ed influenza puo' spiegare la dichiarazione unilaterale di vendita autenticata dal notaio poiche' questa non ha contenuto negoziale essendo stata preordinata dalla legge unicamente come formalita' necessaria - ove il contratto sia stato stipulato verbalmente - per ottenere l'annotazione dell'intervenuto passaggio di proprieta' nel pubblico registro automobilistico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma secondo, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, contenente "Disposizioni di attuazione e transitorie del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436", in relazione agli artt. 13, comma secondo, e 30 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sulla disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico, sollevata dal pretore di Castelbaronia con ordinanza 3 dicembre 1971, in riferimento agli artt. 76, 77 e 23 della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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