Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1974
Corte cost., sent. 6 marzo 1974, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1974
- Data di deposito
- 6 marzo 1974
- Data di decisione
- 22 febbraio 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 622, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7092
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 622 c.p.p., sollevata dal tribunale di Benevento con ordinanza 17 aprile 1973 emessa in un procedimento incidentale di esecuzione penale, in riferimento agli artt, 21, 27 e 33 Cost., nella parte in cui la norma impugnata sembrerebbe richiedere, in ogni caso, per il dissequestro dei corpi di reato l'esistenza di una sentenza irrevocabile di proscioglimento senza far salvi i casi in cui il sequestro (nella specie del film "I racconti di Canterbury") si traduca nella privazione o limitazione di fondamentali diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione. Alla stregua delle vicende processuali in cui e' stata sollevata, detta questione non puo' essere esaminata dalla Corte in quanto sul punto della conservazione o meno del sequestro di un film prima di una sentenza definitiva di proscioglimento era nella specie intervenuta una irrevocabile decisione della Corte di cassazione ed e' evidente che operando il principio della preclusione processuale di cui all'art. 90 c.p.p., anche in tema di procedimenti incidentali di esecuzione, non poteva piu' essere riproposta nei medesimi termini, tra le stesse parti e dinanzi allo stesso giudice una questione ormai definitivamente discussa e risolta. Le eccezioni di incostituzionalita' anzidette, che avrebbero potuto essere correttamente sollevate dinanzi al tribunale o alla Corte di cassazione prima che sulla questione del dissequestro o non del film si fosse formato il giudicato, sono, pertanto, allo stato di inammissibilita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 622 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 21, 27 e 33 della Costituzione, con ordinanza 17 aprile 1973 del tribunale di Benevento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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