Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1974

Corte cost., sent. 6 marzo 1974, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/1974
Data di deposito
6 marzo 1974
Data di decisione
22 febbraio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:54

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 7081

La norma di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - che consente la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali solo nell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o di quelle firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nazionali o provinciali, applicati nell'unita' produttiva - non viola il principio della liberta' sindacale, poiche' non disconosce ai singoli lavoratori il diritto di svolgere attivita' sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, ma si limita a stabilire che determinate funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale (particolarmente incisive nella vita e sull'attivita' dell'unita' produttiva), siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a quei sindacati che conseguano determinati requisiti, reputati necessari per lo svolgimento di tali funzioni, Ne' e' esatto che la scelta effettuata dal legislatore difetti di razionalita' e crei una posizione di ingiustificato privilegio in favore delle associazioni sindacali piu' forti. A parte il rilievo che rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite anche nell'ambito delle associazioni sindacali non affiliate maggiormente rappresentative sul piano nazionale che siano firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, va considerato che detta disposizione vuole evitare che singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori, costituiti in sindacati non aventi i requisiti per attuare un'effettiva rappresentanza aziendale, possano pretendere di espletare tale funzione compiendo indiscriminatamente nell'ambito dell'azienda attivita' non idonee e non operanti per i lavoratori e possano cosi' dar vita ad un numero imprevedibile di organismi, ciascuno rappresentati pochi lavoratori i quali, interferendo nella vita dell'azienda a tutela di interessi individuali i piu' diversi ed anche in contrasto fra loro, abbiano il potere di pretendere l'applicazione di norme che hanno fini assai piu' vasti, compromettendo o quanto meno ostacolando l'operosita' aziendale, quella dell'imprenditore ed anche la realizzazione degli interessi collettivi degli stessi lavoratori. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 legge n. 300 del 1970, sollevata in base all'assunto che tale norma avrebbe riservato un'indebita posizione di preminenza alle associazioni sindacali piu' forti, e violato il principio della liberta' sindacale.

Massima n. 7082

La normativa prevista dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non ha soltanto il fine di realizzare una pronta difesa dei lavoratori, ma s'inquadra in un disegno piu' vasto d'interesse generale diretto ad evitare, mediante un procedimento sommario ed un provvedimento provvisorio, conflitti di lavoro, lacerazioni e scontri che possano dar luogo ad agitazioni, a scioperi o comunque ad interruzioni di attivita' lavorativa. Il fatto che il legislatore abbia introdotto un procedimento sommario per reprimere in via d'urgenza (e sia pure con una particolare efficacia peraltro non esclusiva del provvedimento previsto da detto articolo) un comportamento che ritiene illegittimo non importa che debba, per non incorrere nella violazione dell'art. 3 Cost., emanare un'altra legge per reprimere atti lesivi oggettivamente diversi compiuti da soggetti diversi o per proteggere diritti diversi o per statuire su situazioni oggettivamente diverse. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, sollevata sotto il profilo che esso, mentre fornirebbe ai lavoratori un mezzo di difesa particolarmente efficace contro i comportamenti antisindacali dei datori di lavoro non fornirebbe a questi ultimi un mezzo analogo per reprimere eventuali abusi dei lavoratori.

Massima n. 7083

L'efficacia del provvedimento ex art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300, e il fatto che esso (al pari del resto di altri provvedimenti interinali e provvisoriamente esecutivi contemplati nel codice di procedura civile, agli artt. 700, 689, comma primo, 703 e 665) sia munito di clausola esecutiva, nonche' l'intera struttura del procedimento, costituiscono una scelta che e' espressione di discrezionalita' legislativa, non suscettibile di controllo in sede di giudizio di legittimita' costituzionale. Ne' possono in contrario prendersi in considerazione argomenti basati su affermate lentezze dei procedimenti giudiziari cui a loro volta possono ricorrere i datori di lavoro.

Massima n. 7084

Il ricorso degli organismi locali ex art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300, e' un atto di parte, per cui deve contenere a pena di inammissibilita' tutte le indicazioni richieste dagli artt. 125, 163 e 164 cod. proc. civ., ivi comprese quelle necessarie per la identificazione dei soggetti legittimati a ricorrere.

Massima n. 7085

Lo speciale procedimento introdotto dall'art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300, e' diretto a reprimere i comportamenti dei datori di lavoro lesivi degli interessi collettivi e, cioe', di quelli connessi al libero esercizio delle attivita' sindacali: e' evidente, quindi, la razionalita' della norma, la quale attribuisce il potere di valutare l'opportunita' di ricorrere ad organizzazioni responsabili che abbiano un'effettiva rappresentativita' nel campo del lavoro e possano operare consapevolmente delle scelte concrete avendo presenti gli interessi generali delle categorie da esse rappresentate e non gia' le esigenze individuali di questo o quel lavoratore. La norma in questione, d'altro canto, non ha in alcun modo soppresso o limitato i mezzi di tutela assicurati al singolo e ad altre associazioni per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, ma ha solo introdotto un nuovo mezzo processuale per tutelare in via d'urgenza interessi che trascendono quelli del singolo e che si aggiunge ai mezzi di tutela individuali, attribuendone l'esercizio a determinati organismi che il legislatore, nella sua legittima ed insindacabile discrezionalita', ha ritenuto idonei ad espletare tale funzione. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 2, 3 primo e secondo comma, 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, sollevata sotto il profilo che tale norma - autorizzando ad esperire il procedimento di repressione antisindacale solo gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali e non i singoli lavoratori, le altre associazioni sindacali e le rappresentanze sindacali aziendali - violerebbe il principio di eguaglianza e comprimerebbe il diritto di difesa.

Massima n. 7086

L'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non limita l'organizzazione o l'attivita' dei sindacati, ma legittima, in coerenza con l'ultimo comma dell'art. 39 Cost., i sindacati che hanno, in base ai requisiti oggettivi indicati dal legislatore, incisivita' rappresentativa, ad agire con la procedura da esso prevista per la repressione di atti lesivi di interessi collettivi sindacali. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 39 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 legge n. 300 del 1970.

Massima n. 7087

La circostanza che le associazioni sindacali, anche a carattere nazionale, siano prive di personalita' giuridica e' del tutto irrilevante ai fini della loro legittimazione ad attivare il procedimento di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, in quanto anche le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio nella persona dei loro legali rappresentanti (art. 36 cod. civ.). Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 24 e 39 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 cit. nella parte in cui concede ad associazioni sindacali non registrate, e quindi senza personalita' giuridica, un diritto di ricorso al giudice.

Massima n. 7088

Nonostante la mancata emanazione di norme legislative, che, in base al disposto dell'art. 40 Cost., ne regolino l'esercizio, il diritto di sciopero e' pienamente operante nel nostro ordinamento, entro i limiti ricavabili da principi generali dell'ordinamento e dalle altre norme costituzionali. Pertanto, non puo' essere ritenuta costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 40 Cost., una norma, come quella di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che miri ad assicurare una speciale tutela all'esercizio del diritto di sciopero, nella misura in cui esso si appalesi legittimo, di fronte ad atti di ritorsione del datore di lavoro. Cfr.: sentt. nn. 123 del 1962, 141 del 1967, 1 del 1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, e dell'art. 28 della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 24, 39 e 40 della Costituzione, sollevate dai giudici a quo con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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