Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1974

Corte cost., sent. 6 marzo 1974, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/1974
Data di deposito
6 marzo 1974
Data di decisione
22 febbraio 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
  • art. 2, ss., legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • art. 5, ss., legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
  • legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
  • art. 10, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
  • art. 9, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
  • art. 6, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
  • art. 5, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
  • art. 7, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
  • art. 4, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
  • art. 8, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 7072

L'art. 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi) disponendo l'indiscriminata applicabilita' del nuovo regime dell'enfiteusi a tutti i contratti e rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola migliorataria, con l'unica condizione che siano state eseguite sul fondo, dal colono, affittuario o concessionario, o da un loro dante causa, opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo, viola il principio di eguaglianza per l'essenziale diversita' dei rapporti giuridici considerati.

Massima n. 7073

E' altresi' in contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione l'estensione ai contratti di colonia e di affitto con clausola migliorataria delle disposizioni delle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970 relative all'affrancazione. Gli stessi criteri di determinazione dei canoni e dei capitali di affranco, stabiliti per l'affrancazione dei fondi enfiteutici, a titolo di corrispettivo della estinzione del dominio diretto, ovvero dei canoni enfiteutici e prestazioni fondiarie assimilate, dovrebbero essere applicati per il trasferimento della proprieta' a favore dei coloni o affittuari, titolari di rapporti obbligatori, prescindendo, inoltre, da qualsiasi valutazione delle eventuali pertinenze del fondo, attrezzature e scorte. L'irrazionalita' dell'equiparazione all'enfiteusi appare evidente, considerando la profonda differenza tra la situazione giuridica del concedente di enfiteusi, cui appartiene solo la cosidetta nuda proprieta', avendo egli a suo tempo ceduto all'enfiteuta ogni potere attuale di godimento e di disposizione, e quella del pieno proprietario, che tale rimane anche quando abbia concesso temporaneamente ad altri il suo fondo con contratti di colonia o di affitto, sia pure con clausola migliorataria. Inoltre certamente non vale ad indennizzare il concedente la disposizione del secondo comma dell'art. 3, che gli accorda, all'atto dell'affrancazione, solo il diritto al rimborso delle spese anticipate, ossia, con ulteriore disparita' di trattamento, non gli riconosce nemmeno quella indennita' corrispondente all'aumento del valore conseguito dal fondo, che la legge comune attribuisce all'affittuario.

Massima n. 7074

Non sono in contrasto con il diritto di difesa le norme di procedura introdotte con gli artt. 2 e seguenti della legge n. 607 del 1966. La legittimita' costituzionale del nuovo procedimento sommario di affrancazione e' gia' stata riconosciuta dalla Corte con la sent. n. 37 del 1969, ove si precisa che anche nella prima fase davanti al Pretore e' riservata "cognizione ampia su tutti i presupposti della domanda", e che la consentita produzione di atti di notorieta' "e' soltanto un surrogato di atti la cui mancanza dovra' essere ovviamente giustificata". Del resto l'atto di notorieta' e' previsto dall'art. 2, secondo comma, solo "sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa", e ovviamente non potrebbe essere ritenuto sufficiente come mezzo di prova delle condizioni d'un contratto di colonia o di affitto, che si assumesse appartenente ad una delle categorie considerate dall'art. 13 della legge n. 607 del 1966, e tanto meno delle natura ed entita' degli eseguiti miglioramenti.

Massima n. 7075

La disciplina introdotta con gli artt. 5 e seguenti della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, per le enfiteusi urbane ed edificatorie, non contrasta con il principio di eguaglianza ne' sotto il profilo di una ingiustificata disparita' di trattamento tra direttari ed enfiteuti, ne' per una irrazionale assimilazione delle enfiteusi urbane ed edificatorie alle enfiteusi rustiche. Nel regime storico dell'istituto, la diversita' tra la posizione giuridica del concedente e del concessionario puo' dirsi costante, proprio per quanto concerne la possibilita' di acquisto della piena proprieta' mediante il riscatto dell'altrui diritto, ossia mediante l'esercizio della facolta' di affrancazione, riconosciuta al solo enfiteuta da norma oggi inderogabile, e prevalente sulla domanda di devoluzione, mentre la facolta' di chiedere la devoluzione e' stata sempre accordata al direttario soltanto nel caso di specifiche e gravi inadempienze dell'enfiteuta. Inoltre, nemmeno si puo' ravvisare nella legge una arbitraria equiparazione delle enfiteusi urbane alle rustiche, dal momento che il legislatore, proprio per considerazione delle speciali caratteristiche dei rapporti aventi ad oggetto immobili urbani o terreni a destinazione edificatoria, ha provveduto a dettare per essi una speciale disciplina, diversa da quella prevista per l'enfiteusi rustiche e i rapporti alle medesime assimilati.

Massima n. 7076

Priva di fondamento e' la denunzia dell'intera legge 18 dicembre 1970, n. 1138, per eccesso di potere legislativo, in quanto priva di rispondenza a fini di interesse generale. Non occorre ricordare che le scelte politiche operate dal legislatore sfuggono al controllo della Corte costituzionale, rigorosamente circoscritto all'ipotesi di assoluta carenza di motivi logici e coerenti, o di palese contraddizione sui presupposti tale da incidere negativamente nel campo di diritti costituzionalmente garantiti. Nella specie, e' ovviamente insindacabile la decisione del legislatore di introdurre nuove norme regolatrici delle enfiteusi urbane ed edificatorie, nel palese intento di favorirne l'affrancazione.

Massima n. 7077

La questione se le norme con le quali sono stati stabiliti per le enfiteusi urbane nuovi criteri di determinazione del canone, e quindi del capitale di affranco, siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto darebbero luogo ad una sorta di espropriazione per utilita' privata, senza alcuna giustificazione di ordine economico o sociale, non e' fondata, perche' appare arbitrario equiparare all'espropriazione l'esercizio della facolta' di riscatto della piena proprieta' mediante l'affrancazione, e l'enfiteuta non puo' essere considerato come il beneficiario d'un ingiustificato trasferimento dell'altrui proprieta', fonte di indebito arricchimento d'un soggetto privato ai danni di un altro.

Massima n. 7078

La modificazione, contenuta nell'art. 9 della legge 1138 del 1970, del tasso di capitalizzazione stabilito gia' dall'art. 971 del codice civile, rientra sicuramente nella discrezionalita' del legislatore, non soggetta a sindacato in sede di giudizio di costituzionalita'.

Massima n. 7079

Il diritto a chiedere la revisione periodica del canone, riconosciuto ad entrambe le parti dall'art. 962, del codice civile, ha conferito al contratto di enfiteusi un nuovo elemento di rilievo, rispetto al regime anteriore, talche' la data del 28 ottobre 1941 segna una importante demarcazione tra i rapporti di antica o meno recente costituzione, e quelli costituiti e svoltisi successivamente, sotto la garanzia della possibile operativita' di quel diritto, e di un sistema normativo in cui la posizione giuridica del concedente era stata oggetto di piu' equilibrata considerazione, nel fine di promuovere la costituzione di nuovi rapporti. Pertanto le disposizioni che accordano una rivalutazione, per quanto limitata, dei canoni originari, altrimenti non consentita, sono evidentemente ineccepibili sotto il profilo della legittimita' costituzionale.

Massima n. 7080

Le nuove norme di determinazione del canone delle enfiteusi urbane ed edificatorie, rispetto ai rapporti costituiti dopo il 28 ottobre 1941, per i quali la possibilita' di rivalutazione dei canoni prevista dall'art. 6, con esclusivo riferimento al periodo 1 gennaio 1963 - 31 dicembre 1968, risulta manifestamente inadeguata a sostituire il criterio di revisione stabilito dall'art. 962 del codice civile, sono in contrasto con l'art. 42 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi);

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 12 della medesima legge, sollevata dalle ordinanze in epigrafe con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), sollevata dalle ordinanze in epigrafe con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GlULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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