Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1974

Corte cost., sent. 14 gennaio 1974, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/1974
Data di deposito
14 gennaio 1974
Data di decisione
9 gennaio 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:4

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, lett.c, legge n. 282 del 21 maggio 1970
  • art. 215, codice penale militare di pace
  • art. 314, codice penale
  • art. 5, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 22 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 6981

Non sussiste inammissibilita' per difetto di rilevanza rispetto al giudizio principale di una questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo, puntualmente formulando e motivando il proprio giudizio di rilevanza a termini dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene applicabile la norma impugnata al processo dinanzi a lui pendente precisando gli effetti che nello stesso discenderebbero dall'eventuale dichiarazione d'incostituzionalita'. (Fattispecie in cui essendosi sollevata dal giudice istruttore penale del tribunale di Belluno la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 per aver riservato la concessione del beneficio di amnistia alla sola ipotesi di peculato prevista dall'art. 314 Cod. pen. non anche alla corrispondente ipotesi di peculato militare prevista dall'art. 215 C.P.M.P., ed essendosi dall'Avvocatura dello Stato eccepita l'inammissibilita' di detta questione per inapplicabilita' della norma denunciata in quanto l'amnistia si riferisce alla sola ipotesi di peculato per distrazione, mentre nel caso di specie l'imputazione elevata a carico degli imputati riguardava il caso di peculato militare per profitto proprio ed altrui, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' osservando che nell'ordinanza di rinvio il giudice istruttore (espressamente motivando nell'applicabilita' della norma denunziata e richiamando le conclusioni scritte dal P.M. che asserivano trattarsi nella specie di peculato militare per distrazione) aveva rilevato che dall'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' sarebbe discesa l'ammissione degli imputati all'amnistia).

Massima n. 6982

Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., le norme contenute nell'art. 5 lett. c) del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 e nel corrispondente art. 5 lett. c) della legge di delegazione 21 maggio 1970, n. 282 nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 C.P.M.P. per l'ipotesi in cui la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalita' non estranee a quelle della pubblica amministrazione, ossia in quegli stessi termini e alle stesse condizioni per le quali il beneficio dell'amnistia e' stato accordato al delitto di peculato comune previsto dall'art. 314 C.P.V. Poiche' tra i due delitti di peculato sopra indicati sussiste una sostanziale identita', riscontrabile nello stesso testo dei rispettivi articoli, avendo essi in comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico ed identici essendo sia il loro contenuto (in entrambi offensivo dello stesso bene che si e' voluto proteggere: denaro o cose mobili appartenente allo Stato), sia l'azione tipica delle due azioni criminose (concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di soggetti attivi aventi una specifica qualifica), non riesce a scorgersi quali obiettive e apprezzabili ragioni abbiano potuto indurre il legislatore ad una diversa valutazione delle anzidette figure e a disporre, quindi, un differente loro trattamento ai fini dell'amnistia.

Massima n. 6983

Spetta al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili o non e non puo' essere sindacata dalla Corte costituzionale la valutazione delle ragioni di politica criminale che abbiano indotto il legislatore a stabilire l'ammissibilita' o meno di un determinato reato al beneficio della clemenza. Va tuttavia affermato che siffatto potere dev'essere contenuto nei limiti della razionalita' e che non puo' essere disconosciuto il controllo della Corte quando ricorrano casi in cui la sperequazione di trattamento normativo per figure omogenee di reati (e tale e' il caso del peculato comune e peculato militare) assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c, della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 5, lett. c, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 del codice penale militare di pace quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica Amministrazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

Testo integrale

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