Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1974

Corte cost., sent. 13 febbraio 1974, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1974
Data di deposito
13 febbraio 1974
Data di decisione
5 febbraio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:32

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7041

Non e' fondata, in relazione agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo e 101, comma secondo della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2233 comma primo, del codice civile, nella parte in cui dispone che, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe e gli usi, il compenso dovuto al prestatore d'opera intellettuale e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'ordine professionale competente. Detto parere e' solo un atto amministrativo che viene assunto nel processo come semplice partecipazione di un giudizio valutativo ad opera del consiglio dell'ordine professionale, e come non integra una decisione o la definizione di un punto in controversia, cosi' non costituisce neppure un atto preparatorio di un provvedimento' giurisdizionale.

Massima n. 7042

L'art. 2233, comma primo del codice civile non viola l'art. 24, comma secondo della Costituzione per il fatto che la determinazione del compenso e' operata dal giudice sentito il parere dell'ordine professionale competente. Infatti, sotto il profilo del principio del contraddittorio, va rilevato che il procedimento davanti all'ordine professionale competente e' puramente amministrativo mentre la garanzia costituzionale della difesa e' operante nei confronti di chi agisca in giudizio per la tutela dei suoi diritti e interessi legittimi.

Massima n. 7043

L'art. 2233, comma primo del codice civile non viola l'art. 101 della Costituzione per il fatto che dispone che il compenso dovuto al prestatore d'opera intellettuale e' determinato, ricorrendone le condizioni, dal giudice sentito il parere dell'ordine professionale competente. Il giudice, infatti, resta soggetto soltanto alla legge e non incontra, per effetto della emissione del detto parere, ostacoli nella formazione del suo convincimento e nella motivazione dei conseguenti provvedimenti.

Massima n. 7044

L'art. 2233 del codice civile non viola l'art. 3 della Costituzione per il fatto che, ricorrendone le condizioni, dispone che il giudice determini il compenso del prestatore d'opera intellettuale sentito il parere dell'ordine professionale competente. Non si determina infatti una disparita' di trattamento tra professioni organizzate attraverso gli ordini e professioni che tale organizzazione non abbiano in quanto il parere in questione non e' vincolante e non incide sull'attivita' istruttoria e decisoria del giudice il quale puo' compiere tutti gli atti ritenuti utili o necessari per la determinazione del compenso al prestatore d'opera intellettuale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2233, comma primo, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, e 101, comma secondo, della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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