Corte costituzionale

Sentenza n. 300/1974

Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
300/1974
Data di deposito
27 dicembre 1974
Data di decisione
19 dicembre 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:300

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 8, codice di procedura penale 1930
  • art. 141, codice di procedura penale 1930
  • art. 231, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7568

Nel vigente sistema processuale l'azione penale e' pubblica ed e' iniziata di ufficio a seguito di rapporto, referto, denuncia o altra notizia di reato (art. 1) di tal che gli scritti anonimi non sono inclusi tra le notitiae criminis, qualificate o non, sulla cui base si instaura il processo penale.

Massima n. 7569

L'art. 8 del cod. proc. pen. menziona la delazione anonima rinviando per la disciplina all'art. 141 il quale - nel disporre che gli scritti anonimi non possono essere uniti agli atti del procedimento e che non puo' farsene alcun uso processuale, salvo che costituiscano corpo di reato ovvero provengano comunque dall'imputato - enuncia due divieti: il primo preclude l'ingresso dello scritto anonimo nel processo ed il secondo disconosce la sua idoneita' a costituire prova documentale dei fatti che espone.

Massima n. 7570

Nella nostra legge processuale penale vige il principio che subordina l'efficacia probatoria di un documento alla sua autenticita'. In evidente armonia con detto principio sono i due divieti enunciati dall'art. 141 del cod. proc. pen. che rispettivamente precludono l'ingresso dello scritto anonimo nel processo e disconoscono la sua idoneita' a costituire prova documentale dei fatti che espone; nel caso della delazione anonima, infatti, mancando la sottoscrizione, non puo' aversi alcun controllo sulla veridicita' di quanto in essa affermato ed e' parso percio' giusto sancirne il bando dagli atti del processo onde impedire che l'anonimo possa menomamente influire sulla formazione del convincimento del giudice.

Massima n. 7571

Il divieto di utilizzazione processuale dello scritto anonimo - desumibile dall'art. 141 cod. proc. pen. - non importa soltanto negazione di qualsiasi valore documentale alla delazione, ma esclude anche che questa possa da sola considerarsi direttamente idonea, al pari delle altre forme di notitiae criminis previste dal codice, a provocare l'immediato inizio dell'azione penale.

Massima n. 7572

Alla delazione anonima non puo' a priori ed in senso assoluto essere negato qualsiasi valore e possibilita' d'uso nel campo processuale giacche' pur non essendo essa in se' fonte di prova e pur trattandosi di mezzo riprovevole sotto un profilo etico-sociale essa riferisce fatti e circostanze che possono acquistare rilevanza agli effetti processuali solo se provati. Non sono infatti infrequenti i casi in cui con l'anonimo si forniscono all'autorita' elementi preziosi su reati di particolare gravita' che non possono restare ignorati donde l'esigenza, nel supremo interesse della giustizia, di riconoscere al giudice il potere discrezionale di disporre o non quelle indagini di polizia giudiziaria che, secondo le circostanze, riterra' idonee alla scoperta della verita'.

Massima n. 7573

Il giudice che non intende dare alcun seguito alla delazione anonima ne ignorera' l'esistenza e, trattandosi di irregolare notitia criminis, non dovra' decretarne l'archiviazione.

Massima n. 7574

Le indagini di polizia ordinate dal giudice sulla base di una delazione anonima non equivalgono ad uso processuale non consentito dello scritto anonimo, giacche' il giudice non promuovera' sulla sola sua base l'azione penale, ma cerchera' prima di raccogliere quegli elementi di prova nuovi e validi che sono necessari per instaurare legittimamente il processo penale. La possibilita' di dette indagini e' del resto giustificata dallo stesso precetto dell'art. 141 cod. proc. pen. in quanto se e' vero che questa norma prevede l'ingresso dell'anonimo nel processo nei casi in cui esso costituisca corpo di reato o quando comunque provenga dall'imputato e' pur vero che queste circostanze possono spesso essere accertate solo attraverso opportune indagini di polizia; ed indispensabili sono addirittura queste indagini - come si desume dall'art. 368 cod. pen., che punisce il reato di calunia fatta con denuncia anonima - allorche' occorre giungere alla identificazione dell'autore dello scritto calunnioso.

Massima n. 7575

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 141 e 231 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 24 Cost., formulata sul rilievo che sarebbe violato il diritto di difesa del soggetto indicato come autore di un reato in uno scritto anonimo in quanto nessuna comunicazione giudiziaria puo' essere a lui fatta, giacche' lo scritto anonimo - proprio perche' privo di efficacia sul piano probatorio ed indiziario sia dell'esistenza del reato che denuncia, sia dell'autore che lo avrebbe commesso - non provoca l'inizio immediato del processo, ma puo' dar luogo soltanto ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova, seri e concreti, sulla cui base potra' in prosieguo essere promossa l'azione penale. Solo nel caso in cui le indagini confermino il contenuto dell'anonimo si instaurera' un processo nella cui sede dovra' essere assicurata all'imputato la tutela che l'ordinamento gli appresta; non v'e' per contro alcun diritto di difesa da riconoscere e garantire nel caso di una delazione anonima non costituendo questa legittima notizia di un reato e di un indiziato come autore dello stesso.

Massima n. 7576

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 141 e 231 del cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost. che denuncia la disparita' di trattamento tra indiziato sottoposto ad indagini a seguito di delazione anonima, al quale non sarebbe assicurata la difesa, ed indiziato nei cui confronti l'indagine si svolge a seguito di una legittima notitia criminis, ammesso invece a difendersi, in quanto tra i due casi messi a raffronto non sussiste l'identita' di situazione che giustificherebbe l'eguaglianza del loro trattamento. Diversa e' infatti la posizione del soggetto indicato come autore di reato in un rapporto, denuncia, referto o altra notizia di reato prevista dal codice - che sono fonti di prova e possono direttamente provocare l'inizio immediato del processo - dalla posizione del soggetto indicato come autore del fatto in una delazione anonima, la quale, essendo priva di qualsiasi valore probatorio, e' assolutamente inidonea a provocare l'apertura di un procedimento.

Massima n. 7577

A termini dell'art. 141 del cod. proc. pen. il giudice non deve limitarsi a trasmettere alla polizia giudiziaria la delazione anonima pervenutagli ma ha il potere di impartire le istruzioni e direttive che riterra' utili per l'accertamento dei fatti dichiarati nell'anonimo. Non sussiste percio' contrasto tra questa norma e l'art. 109 Cost. che sancisce il rapporto di subordinazione della polizia al magistrato inquirente ed anzi del tutto estraneo al problema dei rapporti tra autorita' giudiziaria e polizia giudiziaria in esame e' il precetto costituzionale dell'art. 109 ove si tenga conto del suo spirito informatore e del suo contenuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141 e 231 del codice di procedura penale, sollevata dai pretori di Poggio Mirteto e Vallo della Lucania, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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