Corte costituzionale
Sentenza n. 3/1974
Corte cost., sent. 14 gennaio 1974, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/1974
- Data di deposito
- 14 gennaio 1974
- Data di decisione
- 9 gennaio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 13, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 27, Costituzione
Massime
Massima n. 6977
Perche' sussista il nesso di pregiudizialita' fra la decisione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e la definizione del giudizio principale e' sufficiente che la norma impugnata, nell'interpretazione adottata dal giudice "a quo", regoli il rapporto sottoposto al suo esame e condizioni pertanto la relativa pronunzia sul merito.
Massima n. 6978
A norma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cessa "ipso iure" alla scadenza del termine stabilito nel decreto con cui fu inflitta, mentre, nel caso in cui il sorvegliato commetta un reato nel corso del detto termine, si procede ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura. Tale duplicazione peraltro non opera automaticamente ma, trattandosi di limitazione della liberta' personale che l'art. 13 Cost. affida ad atto motivato dell'autorita' giudiziaria, e' subordinata all'accertamento da parte del magistrato delle condizioni necessarie, attraverso il procedimento regolante l'applicazione delle norme di prevenzione in cui operano i principi fondamentali del processo penale, ivi compreso il diritto di difesa. Ed e' altresi' necessario che la commissione del reato risulti non da una mera denunzia o pendenza, ma da una sentenza regolarmente passata in giudicato. Prevedendo cosi' la suddetta norma l'applicazione della misura di sorveglianza come conseguenza di un provvedimento del giudice emanato nei modi di legge previa constatazione dei necessari presupposti, ed essendo quindi osservate le esigenze formali della previsione legale e dell'atto motivato dall'autorita' giudiziaria posta dall'art. 13 della Costituzione, deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della menzionata norma per pretesa violazione della garanzia giurisdizionale della liberta' personale sancita dal citato precetto costituzionale.
Massima n. 6979
A norma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cessa "ipso iure" alla scadenza del termine stabilito nel decreto con cui fu inflitta, mentre, nel caso in cui il sorvegliato commetta un reato nel corso del detto termine, si procede ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura. Tale duplicazione peraltro non opera automaticamente ma, trattandosi di limitazione della liberta' personale che l'art. 13 Cost. affida ad atto motivato dell'autorita' giudiziaria, e' subordinata all'accertamento da parte del magistrato delle condizioni necessarie, attraverso il procedimento regolante l'applicazione delle norme di prevenzione in cui operano i principi fondamentali del processo penale, ivi compreso il diritto di difesa. Ed e' altresi' necessario che la commissione del reato risulti non da una mera denunzia o pendenza ma da una sentenza regolarmente passata in giudicato. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Massima n. 6980
A norma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cessa "ipso iure" alla scadenza del termine stabilito nel decreto con cui fu inflitta, mentre, nel caso in cui il sorvegliato commetta un reato nel corso del detto termine, si procede ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura. Tale duplicazione peraltro non opera automaticamente ma, trattandosi di limitazione della liberta' personale che l'art. 13 Cost. affida ad atto motivato dell'autorita' giudiziaria e' subordinata all'accertamento da parte del magistrato delle condizioni necessarie, attraverso il procedimento regolante l'applicazione delle norme di prevenzione in cui operano i principi fondamentali del processo penale, ivi compreso il diritto di difesa. Ed e' altresi' necessario che la commissione del reato risulti non da una mera denunzia o pendenza ma da una sentenza regolarmente passata in giudicato. Esclusa cosi' la lamentata incidenza delle denunzie e delle pendenze relative ai reati riferiti al periodo di applicazione originaria sulla scadenza del termine di applicazione della misura, e' insussistente il profilato contrasto con l'art. 27 della Costituzione, e la relativa questione deve pertanto essere dichiarata infondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 13, 24 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
Testo integrale
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