Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1974

Corte cost., sent. 14 gennaio 1974, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1974
Data di deposito
14 gennaio 1974
Data di decisione
9 gennaio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 6977

Perche' sussista il nesso di pregiudizialita' fra la decisione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e la definizione del giudizio principale e' sufficiente che la norma impugnata, nell'interpretazione adottata dal giudice "a quo", regoli il rapporto sottoposto al suo esame e condizioni pertanto la relativa pronunzia sul merito.

Massima n. 6978

A norma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cessa "ipso iure" alla scadenza del termine stabilito nel decreto con cui fu inflitta, mentre, nel caso in cui il sorvegliato commetta un reato nel corso del detto termine, si procede ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura. Tale duplicazione peraltro non opera automaticamente ma, trattandosi di limitazione della liberta' personale che l'art. 13 Cost. affida ad atto motivato dell'autorita' giudiziaria, e' subordinata all'accertamento da parte del magistrato delle condizioni necessarie, attraverso il procedimento regolante l'applicazione delle norme di prevenzione in cui operano i principi fondamentali del processo penale, ivi compreso il diritto di difesa. Ed e' altresi' necessario che la commissione del reato risulti non da una mera denunzia o pendenza, ma da una sentenza regolarmente passata in giudicato. Prevedendo cosi' la suddetta norma l'applicazione della misura di sorveglianza come conseguenza di un provvedimento del giudice emanato nei modi di legge previa constatazione dei necessari presupposti, ed essendo quindi osservate le esigenze formali della previsione legale e dell'atto motivato dall'autorita' giudiziaria posta dall'art. 13 della Costituzione, deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della menzionata norma per pretesa violazione della garanzia giurisdizionale della liberta' personale sancita dal citato precetto costituzionale.

Massima n. 6979

A norma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cessa "ipso iure" alla scadenza del termine stabilito nel decreto con cui fu inflitta, mentre, nel caso in cui il sorvegliato commetta un reato nel corso del detto termine, si procede ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura. Tale duplicazione peraltro non opera automaticamente ma, trattandosi di limitazione della liberta' personale che l'art. 13 Cost. affida ad atto motivato dell'autorita' giudiziaria, e' subordinata all'accertamento da parte del magistrato delle condizioni necessarie, attraverso il procedimento regolante l'applicazione delle norme di prevenzione in cui operano i principi fondamentali del processo penale, ivi compreso il diritto di difesa. Ed e' altresi' necessario che la commissione del reato risulti non da una mera denunzia o pendenza ma da una sentenza regolarmente passata in giudicato. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Massima n. 6980

A norma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cessa "ipso iure" alla scadenza del termine stabilito nel decreto con cui fu inflitta, mentre, nel caso in cui il sorvegliato commetta un reato nel corso del detto termine, si procede ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura. Tale duplicazione peraltro non opera automaticamente ma, trattandosi di limitazione della liberta' personale che l'art. 13 Cost. affida ad atto motivato dell'autorita' giudiziaria e' subordinata all'accertamento da parte del magistrato delle condizioni necessarie, attraverso il procedimento regolante l'applicazione delle norme di prevenzione in cui operano i principi fondamentali del processo penale, ivi compreso il diritto di difesa. Ed e' altresi' necessario che la commissione del reato risulti non da una mera denunzia o pendenza ma da una sentenza regolarmente passata in giudicato. Esclusa cosi' la lamentata incidenza delle denunzie e delle pendenze relative ai reati riferiti al periodo di applicazione originaria sulla scadenza del termine di applicazione della misura, e' insussistente il profilato contrasto con l'art. 27 della Costituzione, e la relativa questione deve pertanto essere dichiarata infondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 13, 24 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

Testo integrale

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