Corte costituzionale

Sentenza n. 289/1974

Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
289/1974
Data di deposito
27 dicembre 1974
Data di decisione
19 dicembre 1974
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:289

Parametri

Massime

Massima n. 7546

Se e' vero che anche atti giurisdizionali, o comunque strumentalmente inerenti all'esplicazione di funzioni giurisdizionali, sono idonei a dar luogo a conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, quante volte si assuma che ridondino in una invasione o menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente, tuttavia occorre tener presente che l'ipotesi in cui la dedotta lesione della competenza regionale derivi dal solo fatto di esercitare la giurisdizione nei confronti di atti o soggetti che si affermino ad essa sottratti da norme costituzionali e' nettamente diversa da quella che si risolve in una censura sul modo come la giurisdizione si sia concretamente esplicata denunciando eventuali errori in judicando nel quale il giudice sarebbe incorso.

Massima n. 7547

E' connaturale al sistema della giustizia amministrativa vigente in Italia, ed oggi presupposto dalla Costituzione (artt. 24, 113 e 125 u.co.), la potesta' spettante agli organi in quella rientranti di incidere con le loro pronuncie sull'efficacia dei provvedimenti di qualsiasi pubblica Amministrazione, cosi' dello Stato come delle Regioni o di altri enti, territoriali od istituzionali, sia facendola definitivamente cessare, sia, ove ricorrano le particolari condizioni previste dalla legge, sospendendola a titolo cautelare.

Massima n. 7548

Nel sistema di giustizia amministrativa vigente in Italia, ed oggi presupposta dalla Costituzione (artt. 24, 113 e 125, u. co.), certamente non mancano alla Regione nei confronti delle pronuncie degli organi in quella rientranti i mezzi ordinari di difesa processuale, e specie i mezzi di gravame avverso decisioni ad essa sfavorevoli, a tutela dei propri legittimi interessi.

Massima n. 7549

L'annullamento o la sospensione di un'autorizzazione amministrativa si risolvono, naturaliter, nel ripristino rispettivamente definitivo o provvisorio dell'autorizzazione medesima.

Massima n. 7550

L'argomento deducibile dalle conseguenze penali, che sarebbero ricollegabili all'apertura di un esercizio commerciale senza il nullaosta di un Giunta regionale, reso possibile dalla sospensione ad opera del tribunale amministrativo regionale di una delibera regionale di annullamento di autorizzazione precedentemente ed indebitamente rilasciata non e' idoneo a giustificare l'esistenza di un conflitto di attribuzione proposto dalla Regione stessa nei confronti dello Stato lamentando l'invasione di una propria competenza amministrativa, poiche' trattasi di questione che puo' unicamente ed eventualmente concernere i rapporti tra giurisdizione amministrativa e quella penale. I ricorsi proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei riguardi di due ordinanze del Tribunale amministrativo di Trieste di sospensione rispettivamente di un provvedimento di revoca e di un provvedimento di annullamento da parte della Giunta regionale di un'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale precedentemente concessa, sono inammissibili, in quanto non diretti a denunciare una lesione della competenza regionale derivante dal solo fatto che sia stata esercitata la giurisdizione nei confronti di atti o di soggetti che si affermino ad essa sottratti da norme costituzionali, ma unicamente rivolti a censurare il modo come la giurisdizione si e' concretamente esplicata, lamentando eventuali errori in judicando nei quali il giudice amministrativo sarebbe incorso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi della Regione del Friuli-Venezia Giulia indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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