Corte costituzionale
Sentenza n. 289/1974
Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 289/1974
- Data di deposito
- 27 dicembre 1974
- Data di decisione
- 19 dicembre 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:289
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 113, Costituzione
- art. 125, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 7546
Se e' vero che anche atti giurisdizionali, o comunque strumentalmente inerenti all'esplicazione di funzioni giurisdizionali, sono idonei a dar luogo a conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, quante volte si assuma che ridondino in una invasione o menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente, tuttavia occorre tener presente che l'ipotesi in cui la dedotta lesione della competenza regionale derivi dal solo fatto di esercitare la giurisdizione nei confronti di atti o soggetti che si affermino ad essa sottratti da norme costituzionali e' nettamente diversa da quella che si risolve in una censura sul modo come la giurisdizione si sia concretamente esplicata denunciando eventuali errori in judicando nel quale il giudice sarebbe incorso.
Massima n. 7547
E' connaturale al sistema della giustizia amministrativa vigente in Italia, ed oggi presupposto dalla Costituzione (artt. 24, 113 e 125 u.co.), la potesta' spettante agli organi in quella rientranti di incidere con le loro pronuncie sull'efficacia dei provvedimenti di qualsiasi pubblica Amministrazione, cosi' dello Stato come delle Regioni o di altri enti, territoriali od istituzionali, sia facendola definitivamente cessare, sia, ove ricorrano le particolari condizioni previste dalla legge, sospendendola a titolo cautelare.
Massima n. 7548
Nel sistema di giustizia amministrativa vigente in Italia, ed oggi presupposta dalla Costituzione (artt. 24, 113 e 125, u. co.), certamente non mancano alla Regione nei confronti delle pronuncie degli organi in quella rientranti i mezzi ordinari di difesa processuale, e specie i mezzi di gravame avverso decisioni ad essa sfavorevoli, a tutela dei propri legittimi interessi.
Massima n. 7549
L'annullamento o la sospensione di un'autorizzazione amministrativa si risolvono, naturaliter, nel ripristino rispettivamente definitivo o provvisorio dell'autorizzazione medesima.
Massima n. 7550
L'argomento deducibile dalle conseguenze penali, che sarebbero ricollegabili all'apertura di un esercizio commerciale senza il nullaosta di un Giunta regionale, reso possibile dalla sospensione ad opera del tribunale amministrativo regionale di una delibera regionale di annullamento di autorizzazione precedentemente ed indebitamente rilasciata non e' idoneo a giustificare l'esistenza di un conflitto di attribuzione proposto dalla Regione stessa nei confronti dello Stato lamentando l'invasione di una propria competenza amministrativa, poiche' trattasi di questione che puo' unicamente ed eventualmente concernere i rapporti tra giurisdizione amministrativa e quella penale. I ricorsi proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei riguardi di due ordinanze del Tribunale amministrativo di Trieste di sospensione rispettivamente di un provvedimento di revoca e di un provvedimento di annullamento da parte della Giunta regionale di un'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale precedentemente concessa, sono inammissibili, in quanto non diretti a denunciare una lesione della competenza regionale derivante dal solo fatto che sia stata esercitata la giurisdizione nei confronti di atti o di soggetti che si affermino ad essa sottratti da norme costituzionali, ma unicamente rivolti a censurare il modo come la giurisdizione si e' concretamente esplicata, lamentando eventuali errori in judicando nei quali il giudice amministrativo sarebbe incorso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi della Regione del Friuli-Venezia Giulia indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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