Corte costituzionale
Sentenza n. 287/1974
Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/1974
- Data di deposito
- 27 dicembre 1974
- Data di decisione
- 19 dicembre 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:287
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 113, Costituzione
Massime
Massima n. 7540
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni che, in materia tributaria, escludono o limitano la cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria nella controversie di c.d. "semplice estimazione", il mutamento della disciplina legislativa, introdotto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, non costituisce un motivo valido per restituire gli atti ai giudici a quo, perche' riesaminino le questioni sotto il profilo della rilevanza, dal momento che, ai sensi dell'art. 43 del citato decreto, nelle controversie gia' decise dalle commissioni tributarie previste dal precedente sistema, e' ammessa l'azione giudiziaria dinanzi ai tribunali "secondo le disposizioni di legge anteriormente vigenti".
Massima n. 7541
La limitazione della giurisdizione del giudice ordinario, in ordine alla cognizione delle questioni di valutazione, cioe' di determinazione quantitativa dei redditi imponibili, costituisce una costante del nostro sistema tributario, che fu introdotta sin dai primordi dello Stato unitario con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e, ribadita e precisata dall'art. 53 del t.u. sulla ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021, passo' nelle leggi successive fino alla recentissima riforma contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Questa continuita' di indirizzo legislativo rivela una convinzione profonda del nostro legislatore circa la necessita' di limitare al controllo di merito dell'accertamento quantitativo escludendo dal parteciparvi l'autorita' giudiziaria.
Massima n. 7542
Il problema di costituzionalita' delle norme che escludono o limitano la cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, nelle controversie di c.d. "semplice estimazione", e' sostanzialmente legato a quello della natura giuridica delle commissioni tributarie, e cioe' a una questione lungamente e costantemente controversa, che ha rilevato i termini della sua opinabilita', anche recentemente, nel contrasto interpretativo tra la Corte costituzionale che ne aveva ritenuto (sent. n. 10/1969) la natura amministrativa e la Corte di cassazione rimasta ferma alla concezione della giurisdizionalita' di quelle commissioni. La questione resterebbe a questo punto di irrisolto contrasto se non fossero intervenuti fatti nuovi, in sede legislativa, che debbono ritenersi abbiano autoritativamente risolto quel contrasto decidendolo sicuramente nel senso della giurisdizionalita'.
Massima n. 7543
Dal complesso della nuove leggi sulla riforma tributaria, e in particolare dalle disposizioni della legge di delega (9 ottobre 1971, n. 825) e da quelle della legge delegata in materia di contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), puo' trarsi la sicura convinzione che le commissioni tributarie, cosi' come sono state revisionate e strutturate nel nuovo sistema, debbano ora considerarsi organi speciali di giurisdizione.
Massima n. 7544
La legge di riforma del contenzioso tributario muove inequivocabilmente dal presupposto che anche le preesistenti commissioni abbiano a considerarsi giurisdizionali, in quanto non e' dubbio che con la recente normativa il legislatore abbia inteso esercitare il potere di revisione, previsto dalla VI disp. trans. della Costituzione, degli organi speciali di giurisdizione gia' esistenti. E poiche' non si puo' disconoscere che il legislatore avesse il potere di rimuovere ogni incertezza in ordine alla natura delle commissioni tributarie, la Corte costituzionale non puo' non prendere atto della soluzione legislativa nel senso della giurisdizionalita'. Se, dunque, le commissioni tributarie anteriori erano organi di giurisdizione, in cui le questioni di semplice estimazione trovavano il proprio giudice, non contrastano con gli artt. 113, 3 e 24 della Costituzione, le norme delle varie disposizioni di legge che ne sottraevano l'esame all'autorita' giudiziaria ordinaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli:
6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo;
53, primo comma, del testo unico 24 agosto 1877, numero 4021 (legge sulla imposta sui redditi della ricchezza mobile); 22, terzo comma, e 29, terzo comma, del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli ordinamenti tributari); 285, primo comma, del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale); questione proposta con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 113, 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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