Corte costituzionale

Sentenza n. 287/1974

Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
287/1974
Data di deposito
27 dicembre 1974
Data di decisione
19 dicembre 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:287

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 7540

In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni che, in materia tributaria, escludono o limitano la cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria nella controversie di c.d. "semplice estimazione", il mutamento della disciplina legislativa, introdotto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, non costituisce un motivo valido per restituire gli atti ai giudici a quo, perche' riesaminino le questioni sotto il profilo della rilevanza, dal momento che, ai sensi dell'art. 43 del citato decreto, nelle controversie gia' decise dalle commissioni tributarie previste dal precedente sistema, e' ammessa l'azione giudiziaria dinanzi ai tribunali "secondo le disposizioni di legge anteriormente vigenti".

Massima n. 7541

La limitazione della giurisdizione del giudice ordinario, in ordine alla cognizione delle questioni di valutazione, cioe' di determinazione quantitativa dei redditi imponibili, costituisce una costante del nostro sistema tributario, che fu introdotta sin dai primordi dello Stato unitario con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e, ribadita e precisata dall'art. 53 del t.u. sulla ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021, passo' nelle leggi successive fino alla recentissima riforma contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Questa continuita' di indirizzo legislativo rivela una convinzione profonda del nostro legislatore circa la necessita' di limitare al controllo di merito dell'accertamento quantitativo escludendo dal parteciparvi l'autorita' giudiziaria.

Massima n. 7542

Il problema di costituzionalita' delle norme che escludono o limitano la cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, nelle controversie di c.d. "semplice estimazione", e' sostanzialmente legato a quello della natura giuridica delle commissioni tributarie, e cioe' a una questione lungamente e costantemente controversa, che ha rilevato i termini della sua opinabilita', anche recentemente, nel contrasto interpretativo tra la Corte costituzionale che ne aveva ritenuto (sent. n. 10/1969) la natura amministrativa e la Corte di cassazione rimasta ferma alla concezione della giurisdizionalita' di quelle commissioni. La questione resterebbe a questo punto di irrisolto contrasto se non fossero intervenuti fatti nuovi, in sede legislativa, che debbono ritenersi abbiano autoritativamente risolto quel contrasto decidendolo sicuramente nel senso della giurisdizionalita'.

Massima n. 7543

Dal complesso della nuove leggi sulla riforma tributaria, e in particolare dalle disposizioni della legge di delega (9 ottobre 1971, n. 825) e da quelle della legge delegata in materia di contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), puo' trarsi la sicura convinzione che le commissioni tributarie, cosi' come sono state revisionate e strutturate nel nuovo sistema, debbano ora considerarsi organi speciali di giurisdizione.

Massima n. 7544

La legge di riforma del contenzioso tributario muove inequivocabilmente dal presupposto che anche le preesistenti commissioni abbiano a considerarsi giurisdizionali, in quanto non e' dubbio che con la recente normativa il legislatore abbia inteso esercitare il potere di revisione, previsto dalla VI disp. trans. della Costituzione, degli organi speciali di giurisdizione gia' esistenti. E poiche' non si puo' disconoscere che il legislatore avesse il potere di rimuovere ogni incertezza in ordine alla natura delle commissioni tributarie, la Corte costituzionale non puo' non prendere atto della soluzione legislativa nel senso della giurisdizionalita'. Se, dunque, le commissioni tributarie anteriori erano organi di giurisdizione, in cui le questioni di semplice estimazione trovavano il proprio giudice, non contrastano con gli artt. 113, 3 e 24 della Costituzione, le norme delle varie disposizioni di legge che ne sottraevano l'esame all'autorita' giudiziaria ordinaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli:

6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo;

53, primo comma, del testo unico 24 agosto 1877, numero 4021 (legge sulla imposta sui redditi della ricchezza mobile); 22, terzo comma, e 29, terzo comma, del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli ordinamenti tributari); 285, primo comma, del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale); questione proposta con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 113, 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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