Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1974

Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
284/1974
Data di deposito
27 dicembre 1974
Data di decisione
19 dicembre 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:284

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge della Regione siciliana n. 19 del 31 marzo 1972
  • art. 13, legge n. 865 del 22 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 7532

E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 (e con gli artt. 24 e 113) Costituzione - l'art. 13, ultimo comma, della legge 1971 n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), in quanto senza la ricorrenza della ragionevole giustificazione di cui sopra, limita il potere di sospensione dei provvedimenti di espropriazione ed occupazione, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, con riferimento ai soli casi di "errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero delle persone dei proprietari. E' costituzionalmente illegittimo, per le medesime ragioni di cui sopra e per contrasto con gli stessi parametri costituzionali, l'art. 9, comma nono, della legge regionale siciliana 31 marzo 1972, n. 19, per la parte in cui rende applicabile nel territorio della Regione siciliana, l'art. 13, ultimo comma, della legge 1971, n. 865.

Massima n. 7533

Posto che il potere di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo e' elemento "connaturale" di un sistema di tutela giurisdizionale incentrato sull'annullamento degli atti della P.A. e che esso e' stato, in effetti, coerentemente disciplinato, dalle leggi sugli organi di giustizia amministrativa, in via generale e in conformita' ad una lunga tradizione storica, in modo da consentire una valutazione "caso per caso" del presupposto della ricorrenza di gravi ragioni o del pericolo di irreparabilita' degli effetti della esecuzione (t.u. legge Cons. Stato, art. 39; legge 1971 n. 1034 sui TAR, art. 21), una esclusione del potere medesimo od una limitazione dell'area di esercizio di esso con riguardo a determinate categorie di atti amministrativi o al tipo del vizio denunziato, contrasta con il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 Costituzione, qualora non ricorra una ragionevole giustificazione del diverso trattamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica); b) dell'art. 9J comma nono, della legge regionale siciliana 31 marzo 1972, n. 19 (Provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative), per la parte in cui rende applicabile, nel territorio della Regione siciliana, l'arti colo 13, ultimo comma, della legge 1971, n. 865.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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