Corte costituzionale
Sentenza n. 267/1974
Corte cost., sent. 27 novembre 1974, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 267/1974
- Data di deposito
- 27 novembre 1974
- Data di decisione
- 21 novembre 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:267
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7504
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile nelle parti in cui dette disposizioni relative al procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal giudice che procede, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. I provvedimenti presi in ottemperanza ai ripetuti articoli non sono definitivi ne' idonei a produrre effetti di giudicato, potendo sempre essere revocati o modificati dalla medesima autorita' giudiziaria su istanza degli interessati. Non si ravvisa quindi come gli articoli denunziati possano violare o limitare il diritto alla difesa proclamato dall'art. 24 della Carta costituzionale. Infatti, e' costante nella giurisprudenza della Corte il principio che le garanzie di cui al citato art. 24 vanno riferite esclusivamente ai procedimenti giurisdizionali che abbiano contenuto decisorio, carattere questo che non hanno i provvedimenti di nomina dell'amministratore di un condomio, previsti degli articoli impugnati.
Massima n. 7505
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile nelle parti in cui dette disposizioni, relative al procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal giudice che procede, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. In riferimento all'art. 3, non solo le disposizioni denunciate non pregiudicano la tutela, anche giurisdizionale, dei diritti e degli interessi dei condomini, ma non pongono alcuno di essi in condizione di disparita' tra loro e in confronto degli altri cittadini. Ne e' pertinente il raffronto fatto nell'ordinanza a quo della situazione giuridica presa in considerazione con altre apparentemente simili, ma obiettivamente diverse, dato che il principio di eguaglianza e' invocabile solo rispetto a identiche condizioni oggettive e soggettive alle quali si applicano diverse norme giuridiche.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1105, comma quarto; 1129, comma primo, del codice civile; 737 e seguenti del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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