Corte costituzionale

Sentenza n. 267/1974

Corte cost., sent. 27 novembre 1974, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
267/1974
Data di deposito
27 novembre 1974
Data di decisione
21 novembre 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:267

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7504

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile nelle parti in cui dette disposizioni relative al procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal giudice che procede, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. I provvedimenti presi in ottemperanza ai ripetuti articoli non sono definitivi ne' idonei a produrre effetti di giudicato, potendo sempre essere revocati o modificati dalla medesima autorita' giudiziaria su istanza degli interessati. Non si ravvisa quindi come gli articoli denunziati possano violare o limitare il diritto alla difesa proclamato dall'art. 24 della Carta costituzionale. Infatti, e' costante nella giurisprudenza della Corte il principio che le garanzie di cui al citato art. 24 vanno riferite esclusivamente ai procedimenti giurisdizionali che abbiano contenuto decisorio, carattere questo che non hanno i provvedimenti di nomina dell'amministratore di un condomio, previsti degli articoli impugnati.

Massima n. 7505

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile nelle parti in cui dette disposizioni, relative al procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal giudice che procede, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. In riferimento all'art. 3, non solo le disposizioni denunciate non pregiudicano la tutela, anche giurisdizionale, dei diritti e degli interessi dei condomini, ma non pongono alcuno di essi in condizione di disparita' tra loro e in confronto degli altri cittadini. Ne e' pertinente il raffronto fatto nell'ordinanza a quo della situazione giuridica presa in considerazione con altre apparentemente simili, ma obiettivamente diverse, dato che il principio di eguaglianza e' invocabile solo rispetto a identiche condizioni oggettive e soggettive alle quali si applicano diverse norme giuridiche.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1105, comma quarto; 1129, comma primo, del codice civile; 737 e seguenti del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze