Corte costituzionale
Sentenza n. 264/1974
Corte cost., sent. 22 novembre 1974, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 264/1974
- Data di deposito
- 22 novembre 1974
- Data di decisione
- 21 novembre 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:264
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7496
Non contrasta con il principio secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27, terzo comma, Cost.), la pena dell'ergastolo, (art. 22 c.p.) posto che dissuasione, prevenzione, difesa sociale sono a fondamento delle pene, non meno della sperata emenda (sent. n. 12 del 1962).
Massima n. 7497
Non avendo la Costituzione prescritto la pena dell'ergastolo - come avrebbe potuto fare - essa e' rimessa alla discrezionalita' politica del legislatore ordinario, che potra' ricorrervi qualora appaia indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare criminali che abbiano dimostrato particolare pericolosita' ed efferatezza.
Massima n. 7498
La possibilita' che agli ergastolani che rifiutino di lavorare vengano comminate sanzioni disciplinari, non attiene alla legittimita' dell'art. 22 c. p. e comunque non contrasta con il "senso di umanita'" di cui all'art. 27 Cost., posto che il lavoro e' diritto e dovere sociale per tutti (art. 4 Cost.).
Massima n. 7499
L'estensione della liberazione condizionale agli ergastolani (art. 176 c.p. cosi' come modificato con l'art. 2 legge 25 novembre 1962, n. 1634), consente l'effettivo reinserimento del condannato all'ergastolo nel consorzio civile, quando abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento all'autorita' giurisdizionale competente a concederla (sent. n. 204 del 1974). Le precarie condizioni economiche dell'ergastolano non ostano alla concessione della liberazione condizionale, perche' essa e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili sempreche' il condannato abbia la possibilita' di provvedervi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, comma terzo, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze